L’amministratore è reo di bancarotta impropria anche quando l’ illegalità delle sue operazioni (come il falso in bilancio) sono successive alla irreversibilità del dissesto societario.
Così ha stabilito la sezione feriale della Cassazione, che con la sentenza n. 46388 del 12 settembre 2013, depositata il 21 novembre 2013, si è di nuovo pronunciata sul rapporto di causa e effetto tra ” falso in bilancio ” e “dissesto societario” al fine di definire la nozione dinamica di dissesto finanziario in merito al rilievo penale perpetrato dall’amministratore con il falso in bilancio.
La fattispecie di causa riguardava una Spa piemontese, che tra gli anni 1990 e 2000 aveva subito una perdita di oltre 8 milioni di euro, a fronte di una un bilancio costruito dall’amministratore che ne recava 1/6 circa.
Per l’amministratore è scattata la condanna a sei anni di reclusione per falso in bilancio, ridotti a quattro anni in appello, sulla base della contabilità rinvenuta e per l’impossibilità, con questa documentazione, di ricostruire il patrimonio societario e il movimento degli affari.
Secondo l’imputato l’ultima modifica della normativa penale in tema di fallimento avrebbe trasformato la fattispecie dell’articolo 223 della legge 267/42, al punto che il nuovo reato (del falso in bilancio) sarebbe solo rilievo secondario dell’evento precedente costituito dal dissesto, che deve essere solo per causa collegato al falso in bilancio».
In sostanza non ci sarebbero gli estremi di imputazione se «lo stato di decozione dell’impresa sia dovuto non al dissesto cagionato dall’illecito societario ma ad un nuovo e del tutto autonomo episodio di crisi».
Episodio che per il ricorrente sarebbe stata l’insinuazione nel fallimento da parte dell’Erario per un debito di Iva pari a 1,5 milioni di euro relativo all’ultimo esercizio operativo.
Sul punto i giudici togati hanno annullato la sentenza impugnata rinviandola all’appello per valutarne la correttezza delle risultanze contabili, ma il quesito posto dai difensori dell’imprenditore è stata l’occasione per ribadire i canoni della giurisprudenza sulla bancarotta societaria impropria e del falso in bilancio contestuale.
A tale riguardo la Sezione feriale sottolinea che il reato sussiste «anche quando la condotta illecita – per falso in bilancio – abbia concorso a determinare anche solo un aggravamento del dissesto già in atto della società» (V Cassazione penale sentenza n. 17021/13).