Come per l’IRPEF e l’IRES anche “l’acconto IRAP” si versa in base a quanto pagato l’anno scorso 2012 (tramite calcolo con “metodo storico”). In alternativa si può determinare l’imposta con “il metodo previsionale”.
L’IRAP – imposta regionale sulle attività produttive – è dovuta da qualsiasi soggetto che svolge in maniera abituale attività organizzate e dirette alla produzione e/o allo scambio di beni o servizi.
Per la determinazione degli acconti da versare ai fini IRAP occorre far riferimento al rigo IR21 «TOTALE IMPOSTA» del Modello UNICO in cui è contenuto il modello Irap 2013 relativo all’anno 2012.
L’entità del pagamento dell’ acconto IRAP differisce a seconda del soggetto obbligato, se persona fisica o società di capitali:
1. ACCONTO IRAP DITTE INDIVIDUALI E ASSOCIAZIONI.
- le persone fisiche e le società o associazioni (art. 5 D.P.R. 917/1986) sono obbligate al versamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta 2013 nella misura del 100% dell’importo dichiarato nel rigo IR21 DEL MODELLO IRAP 2013 ANNO 2012.
Non si è tenuti al versamento quando l’importo dovuto sia inferiore ad euro 51,65.
2. ACCONTO IRAP società di capitali e gli enti ad esse equiparati.
- le società di capitali e gli enti ad esse equiparati versano l’acconto IRAP relativo al periodo d’imposta 2013 in misura pari al 101% dell’importo indicato nel rigo IR21 2013 anno 2012, come l’IRES.
- Nessun versamento è dovuto l’acconto calcolato è inferiore ad euro 20,66.
Aumento importo da versare dell’1% rispetto all’anno scorso.
SI RICORDA CHE IL D.L. 76/2013 ha innalzato l’aliquota dell’acconto da versare, infatti per l’anno 2012 l’acconto IRAP era dovuto in misura pari al 99% per le persone fisiche (uguale all’IRPEF) e al 100% per le persone giuridiche. Per il 2013 il DL 76/2013 ha PREVISTO IL VERSAMENTO DELL’ACCONTO IRAP nella misura:
- del 100% per le persone fisiche;
- del 101% per le società di capitali.
3. MODALITA’ DI VERSAMENTO.
La modalità e tempi di versamento dell’acconto IRAP CAMBIANO in funzione dell’importo:
- per le persone fisiche se l’importo dell’acconto IRAP è inferiore a 103,00 euro, il versamento sarà dovuto solo per il secondo acconto per il prossimo 2 dicembre 2013, prorogato al 10 dicembre;
- per le società di capitali entro l’ultimo giorno dell’undicesimo mese del periodo d’imposta, che corrisponde comunque al 10 dicembre per gli esercizi coincidenti con l’anno solare;
se l’importo dell’acconto risulta maggiore di euro 103,00 si procederà a corrispondere:
- il primo acconto, pari al 40% del dovuto, entro lo stesso termine stabilito per il versamento dell’imposta a saldo del periodo oggetto di dichiarazione;
- il secondo acconto, pari al 60% del dovuto, entro la scadenza del 10 dicembre 2013 per le persone fisiche ovvero entro l’ultimo giorno dell’undicesimo mese del periodo d’imposta per le società di capitali e soggetti assimilati (sempre, quindi, entro il 10 dicembre 2013 se l’esercizio coincide con l’anno solare).
4. RATEAZIONE.
La possibilità di rateazione, anche per quanto riguarda il versamento dell’acconto IRAP, è concessa esclusivamente per l’imposta a saldo e per il primo acconto, mentre il secondo acconto dovrà obbligatoriamente essere versato in un’unica soluzione mediante il Modello F24 con codice tributo 3813.
5. MAGGIORAZIONE PER LE REGIONI CON DEFICIT.
Si precisa inoltre che per le Regioni in deficit sanitario, con maggiorazione di aliquota, l’acconto dovrà essere determinato, se si utilizza il metodo «storico», non considerando il rigo IR21 di UNICO 2013, ma FACENDO INVECE RIFERIMENTO all’IRAP del periodo precedente 2012, quella che si sarebbe determinata applicando l’aliquota maggiorata.
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