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Svalutazione rimanenze: solo in bilancio….

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#pinomerola

Svalutazioni delle rimanenze di magazzino a costo analitico.

Risoluzione n. 78/E/2013 dell’8 novembre 2013-

Una società soggetto IRES, non potrà DEDURRE ai fini fiscali la svalutazione delle rimanenze di beni merce come l’immobile acquistato all’asta giudiziaria.

Non rileva ai fini IRES, secondo l’Agenzia,  la svalutazione delle rimanenze operata dalla società del fabbricato iscritto in bilancio, anche se plausibile,  in quanto dopo l’acquisto si è scoperto la sua non conformità alla licenza edilizia.

La Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate è nata a seguito di interpello di una società che, dopo aver acquistato  all’asta giudiziaria un fabbricato iscritto in bilancio al costo di acquisto nella voce “rimanenze”, ne ha  successivamente operato la svalutazione a seguito della verifica della non conformità dello stesso alla licenza edilizia.

MOTIVI
Le rimanenze di magazzino costituiscono costi imputabili a beni INVENDUTI E QUINDI IN GIACENZA rinviabili ai successivi esercizi.

In sede DI BILANCIO CIVILISTICO le rimanenze DEVONO ESSERE valutate al minore tra il costo storico e il valore di mercato, tenendo conto che quando l’utilità  misurata dal valore originario (cioè, il costo) si riduce PER EFFETTO DI PARTICOLARI CONDIZIONI OGGETTIVE, occorre evidenziarne la riduzione.

In riferimento ai beni per i quali non sia attuabile l’individuazione dei costi a essi specificamente afferenti, la norma civilistica pone criteri alternativi di determinazione del costo ai sensi dell’ articolo 2426, n. 9, del codice civile.

Nel concreto quindi l’Agenzia esclude la possibilità di dare rilevanza fiscale alla svalutazione degli immobili operata in bilancio civilistico, e conseguentemente effettuare una ripresa in aumento in 760 a tassazione della stessa – attraverso una variazione in aumento – in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi.


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