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Accertamento legittimo se nel contraddittorio il contribuente non fornisce prove.

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#pinomerola

E’ legittimo l’accertamento presuntivo quando il contribuente in contraddittorio si giustifica con motivazioni insufficienti e non documentate.

È la linea di principio stabilita dalla Corte di Cassazione con la pronuncia n. 23994 del 23.10.2013.

Il contraddittorio è la sede principale in cui il contribuente deve far valere in pieno le proprie difese, contro la pretesa fiscale, e dove  provare con precisione l’errore nell”accertamento emesso a suo carico.

Il contribuente che ritiene illegittimo l’accertamento sintetico ─ che si basa sulla rettifica della dichiarazione dei redditi per maggiori compensi non dichiarati, deve dimostrare – in quanto suo preciso onere –  e con idonea documentazione  “che i compensi accertati dall’Ufficio sono stati incassati in un altro periodo d’imposta” diverso da quello rettificato dall’Ufficio. Non basta, per questo, solo la contestazione verbale in contraddittorio, ma ne occorre principalmente la prova documentale.

Diversamente afferma la Cassazione, l’accertamento è stato formato in maniera corretta ed è quindi legittimo.

E’ pienamente logico il principio della Cassazione, per il quale allo stesso modo, l’accertamento sintetico è illegittimo quando l’Ufficio non si attiva per invitare il contribuente al contraddittorio prima dell’emissione dell’accertamento presuntivo.

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