Invio ritardato della dichiarazione dei redditi. Intermediario sanzionato.

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SANZIONI RIDOTTE ALL’INTEMEDIARIO – CHE INVIA IN RITARDO PIU’ DICHIARAZIONI DEI REDDITI – SOLO SE SONO CONTENUTE IN UN UNICO FILE.

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 23123 dell’11-10-2013, è stata chiamata a pronunciarsi sull’applicazione delle «sanzioni amministrative e tributarie», previste a carico «dell’ intermediario » che omette di inviare le dichiarazione dei redditi nei termini ordinari o ne effettua un invio in ritardo.

I giudici della legittimità hanno stabilito che per il tardivo invio delle dichiarazioni dei redditi per responsabilità dell’ intermediario, si potranno applicare le sanzioni ridotte mediante “cumulo giuridico” solo quando la violazione riguardi più dichiarazioni contenute nel medesimo file, ma non quando il ritardo attiene a più dichiarazioni contenute in diversi files.

In ossequio all’art. 7bis del Dlgs 241-1997, nel caso di tardiva  o omessa trasmissione di più  dichiarazioni da parte dell’intermediario, LA SANZIONE AMMINISTRATIVA ad essi comminata oscilla da euro 516 ad euro 5.164.

La violazione che prevede la SANZIONE, a norma dell’art. 7-bis, è da intendersi riferita alla tardiva od omessa trasmissione di ciascuna dichiarazione e non al file con cui sono trasmesse più dichiarazioni.

Nel caso in cui vengano inviati diversi files in ritardo ed in date diverse, si applicheranno tante sanzioni quanti sono i file, a ciascuna delle quali LA SANZIONE VERRA’ CALCOLATA applicando il cumulo giuridico, di cui all’articolo 8 della legge 689/1981, delle sanzioni riferibili alle dichiarazioni in questi contenute.

La decisione
I giudici della Cassazione hanno respinto le doglianze della società intermediaria, che chiedeva l’applicazione del cumulo giuridico (di cui all’articolo 12 del Dlgs 472/1997) in quanto le violazioni in commento non sono collegate al versamento di tributi.

In conseguenza di tale assunto, la Corte Suprema ha confermato l’applicazione della disciplina prevista per le sanzioni amministrative (di cui all’art. 8, della L. n. 689/1981) ed ha comminato tante sanzioni per ogni violazione commessa (cumulo materiale), atteso che il richiamato all’articolo 8, ammette il cumulo giuridico nei soli casi di concorso formale.

Secondo i giudici non è legittimo invocare l’applicazione per analogia, della normativa dettata dall’art. 81 del codice penale in tema di continuazione tra reati; “sia perché il citato art. 8 della legge 689/81″  prevede espressamente tale possibilità soltanto per le violazioni in materia di previdenza ed assistenza”, e sia perchè tale norma ha il chiaro scopo di non estendere la disciplina del cumulo giuridico ad altri illeciti amministrativi.

“La differenza morfologica tra illecito penale ed illecito amministrativo non PERMETTE, attraverso un procedimento di integrazione analogica, CHE LE SANZIONI PIU’ FAVOREVOLI previste in materia penale vengano tout court estese alla materia degli illeciti amministrativi” (Cfr. Cass. Sentenze nn. 5204/2007, 12974/2008, 12844/2008 e 20222/2011).

Le conclusioni sono BEN FONDATE:  “per aversi reato continuato, o dicasi istituto della continuazione,   bisogna  che vi sia un “medesimo disegno criminoso”; occorre che l’intermediario abbia, prima dell’inizio dell’esecuzione del primo reato, programmato con sufficiente precisione i successivi reati (uguali o diversi).

Ciò premesso, continuano gli ermellini, l’ufficio ha correttamente applicato tante sanzioni per quanti erano i file, ed altrettanto correttamente, ha tenuto conto del cumulo giuridico delle sanzioni riferibili alle dichiarazioni.

In definitiva nel privilegiare un’interpretazione delle norme di tipo sistematico, la Cassazione ha ritenuto che l’intermediario non potesse beneficiare del cumulo giuridico PER TUTTE LE DICHIARAZIONI OMESSE, circa 70, in quanto il concorso sia formale che  materiale (di cui all’ art. 12)  fa espresso riferimento ai tributi.

Dall’altra parte l’art. 8 della legge 689/1981 ammette il cumulo giuridico nei soli casi di concorso formale o di reato continuato.

PER SPIEGARCI MEGLIO:

CASO 1. Nel caso in cui l’intermediario omette di inviare 70 dichiarazioni dei redditi (com’è il caso analizzato dalla Cassazione) contenute in unico file non spedito, LA SANZIONE E’ RIDOTTA (IN OSSEQUIO AL PRINCIPIO DEL CUMULO GIURIDICO) CON L’APPLICAZIONE DELLA SANZIONE MASSIMA PER LA SINGOLA DICHIARAZIONE OMESSA O TARDIVA.

CASO 2. Nel caso in cui l’intermediario omette di inviare 10 dichiarazioni dei redditi CONTENUTE IN 10 FILES DIVERSI, la sanzione sarà comminata tante volte per quante dichiarazioni sono state omesse.

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