DEDUCIBILITA’ DELLE PERDITE SU CREDITI IN SEGUITO A CANCELLAZIONE DAL BILANCIO.
Il ddl Stabilità – art. 6 comma 18 – ha modificato l’art. 101 del TUIR – DPR 917/73 – ha stabilito che dal 2014, in occasione di rimesse satisfattive dei crediti, per una parte, siano cancellati dal bilancio per la differenza tramite l’iscrizione delle perdite su crediti.
Non sarà necessario provare l’esistenza di elementi di certezza e precisione ai fini della loro deduzione economica, ma gli organi di accertamento dell’amministrazione avranno il potere di disconoscere le perdite su crediti iscritte a conto economico, quando l’operazione sia stata effettuata mediante erronea applicazione dei principi contabili.
Infatti il principio contabile Oic 15 prevede che i crediti “pro soluto” (senza rivalsa verso il cedente in caso di inesigibilità) siano eliminati dal bilancio e le perdite su crediti siano riconosciuti per la differenza tra il valore ricevuto e quello iscritto in bilancio.
In effetti è stata introdotta una procedura semplificata per contabilizzare all’atto dell’inesigibilità di una parte del credito l’immediata cancellazione dello stesso e la deduzione in conto economico della perdita su crediti.