L’Agenzia Entrate con la risoluzione n. 70/E del 23 ottobre 2013, ha spiegato come effettuare il pagamento rateale dell’imposta sostitutiva ai fini della rivalutazione dei beni immobili.
Da parte delle imprese ex art. 15 ─ co. 16 a 23 ─ del DL n° 185/2008, che non utilizzano i principi contabili internazionali, IAS-IFRS. Eventuali errori nell’applicazione degli interessi non saranno sanzionati vista la difficile interpretazione della norma.
INTERESSI
Nei casi di verifica della correttezza dei versamenti dell’imposta sostitutiva per la rivalutazione degli immobili d’impresa, più volte, per le rate successive alla prima è stata rilevata l’erronea applicazione degli interessi nella misura del saggio legale di cui all’art. 1284 del Codice Civile anzichè del 3 per cento.
La circolare in commento fa presente che la disposizione, anche se richiama gli “interessi legali”, ne fissa invece l’applicazione nella misura del 3 per cento.
Il tasso di interesse da applicare, non è quindi il saggio legale vigente dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2009, ma dovrà essere sempre applicato nella misura fissa suddetta.
Gli interessi previsti dall’art. 15 co. 22 DL 185/2008, pari al 3%, sono dovuti anche per le altre 2 rate successive alla prima.
Ciò a nulla rilevando la misura dei saggi di interesse legale variabili in vigore alla data di scadenza delle altre 2 rate.
L’Agenzia delle Entrate in ogni caso, vista la complicata interpretazione della norma, esclude l’applicazione di sanzioni in merito alla corretta misura degli interessi applicati unitamente alla 2° e la 3° rata dell’imposta sostitutiva, quando siano versati in misura inferiore al 3%, ma uguali al saggio legale vigente all’atto del versamento della seconda e terza rata medesime.
Ciò in ottemperanza al principio di buona fede del contribuente come previsto dall’art. 10 dello Statuto del contribuente.
MODALITA’ DI VERSAMENTO RATEALE.
L’art. 15 primo periodo co. 22 del DL 185/2007 ha previsto che il versamento delle imposte sostitutive relative alla rivalutazione dei beni immobili d’impresa ─ che non applicano i principi contabili internazionali si devono versare:
- in un’unica soluzione entro il termine di versamento del saldo delle imposte scaturenti da UNICO;
- in tre rate di cui la prima alla stessa scadenza di cui sopra, mentre la seconda e la terza con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d’imposta successivi”.
Non possono essere utilizzati però le stesse rateizzazioni previste per l’UNICO.
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