Bonus pubblicità: online l’elenco ammessi al credito per il 2019

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Terminato l’iter per la designazione del bonus pubblicità 2019, il dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della presidenza del Consiglio dei ministri stabilisce, con il decreto del 18 marzo 2020, le modalità di fruizione del credito d’imposta e approva l’elenco dei beneficiari del contributo con l’indicazione dei singoli importi determinati sulla base delle comunicazioni pervenute all’Agenzia delle entrate.

Le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali che avevano “prenotato” il bonus pubblicità relativo al 2019, dovevano, infatti, come ultimo adempimento, inviare, entro il 31 gennaio 2020, tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, al dipartimento per l’Informazione e l’Editoria, la dichiarazione sostitutiva con la quale attestavano che gli investimenti pubblicitari incrementali programmati per lo scorso anno erano stati effettivamente portati a termine (vedi “Tax credit pubblicità 2019, è l’ora della dichiarazione sostitutiva”).

Stiamo parlando, forse è meglio ricordare, del tax credit introdotto dall’articolo 57-bis del Dl n. 50/2017, a favore dei titolari dei redditi d’impresa o lavoro autonomo e degli enti non commerciali corrisposto per gli investimenti incrementali in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali. La condizione è che l’investimento agevolato superi di almeno l’1% quanto speso per le stesse tipologie di costi nell’anno precedente. La percentuale del credito riconosciuto è unica per tutti i soggetti ed è pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati.

L’elenco approvato indica, quindi, abbiamo detto, anche l’importo massimo di cui può beneficiare ogni soggetto, sempre nel limite previsto dalla normativa europea sugli aiuti de minimis (200mila euro in un triennio).

Fanno eccezione gli operatori dei settori dell’autotrasporto, agricolo e della pesca e dell’acquacoltura. Per queste ultime categorie valgono, infatti, i massimali individuali di spesa fissati dai tre rispettivi Regolamenti Ue che li riguardano. In breve, se la somma risultante dall’elenco è superiore al tetto stabilito dal Regolamento di interesse, la somma spendibile è quella indicata nel Regolamento.

Pronti, via….
Il credito d’imposta è utilizzabile soltanto in compensazione tramite F24, da presentare attraverso i canali telematici dell’Agenzia dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione sui siti dell’Agenzia delle entrate e del dipartimento per l’Informazione e l’Editoria, del decreto in esame e dell’elenco allegato contenenti i beneficiari dell’agevolazione. 

Anche in questo caso è prevista un’eccezione e riguarda i beneficiari di somme superiori a 150mila euro. Tali soggetti (fatta salva l’ipotesi in cui il destinatario del contributo abbia dichiarato di essere iscritto negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa) potranno utilizzare la somma ammessa a credito d’imposta (sempre in compensazione tramite F24 presentato attraverso i servizi telematici dell’Agenzia) dal quinto giorno lavorativo successivo al ricevimento della comunicazione individuale di abilitazione inviata dal dipartimento per l’Informazione e l’Editoria, dopo aver consultato la Banca dati nazionale Antimafia, e, quindi, dopo il rilascio dell’informazione antimafia liberatoria o trascorso il termine per il suo rilascio.

Per la revoca, ogni momento se mancano i requisiti
Il decreto precisa che il bonus può essere revocato in ogni momento se salta fuori, anche da controlli ordinari della Guardia di finanza, che mancano i requisiti oppure che la documentazione presentata non corrisponde a verità o se risultano false dichiarazioni.

La presidenza del Consiglio dei ministri e l’Agenzia delle entrate effettueranno controlli nell’ambito delle rispettive competenze.

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