Accertamento nullo senza contraddittorio.

0
158

L’accertamento fiscale per principio generale «sarebbe nullo» se non preceduto dal contraddittorio con l’Ufficio e notificato prima dei 60 giorni dal P.V.C..

La sentenza n. 16.999/2012 della Corte di Cassazione è chiarissima sugli effetti dell’emissione dell’avviso di accertamento “d’urgenza” non motivato, prima che siano decorsi «60 giorni da quando sia stato rilasciato «il VERBALE DI CONTESTAZIONE o P.V.C.».

Le motivazioni dei Giudici Supremi sono da ricercare nella «impossibilità per il contribuente di aderire al PVC risparmiando le sanzioni» diritto da esercitare appunto entro 60 giorni dal rilascio dello stesso pvc, ed instaurare il contraddittorio con l’ufficio verificatore.

Succede spesso che la Guardia di Finanza effettua una «verifica fiscale» rilasciando il PVC proprio in questi giorni di fine ottobre 2013.

Se la verifica riguarda l’anno 2008 (anno in prescrizione al 31-12-2013)  bisogna che i militari «facciano in fretta» per non rischiare che l’avviso di accertamento sia notificato fuori termine per l’accertamento, ossia dopo che sia spirata la prescrizione al 31-12-2013 (per l’anno 2008).

Per non cadere nella ipotesi di annullamento,  il PVC consegnato oggi 24 ottobre 2013, può essere seguito dall’avviso di accertamento, entro 60 giorni dalla data dello stesso, ossia entro il 23 dicembre 2013, a pena di annullabilità se notificato prima di questa data.

Ma BISOGNA ASPETTARE lo spirare dei 60 giorni, il contribuente potrebbe chiedere il contraddittorio o la definizione agevolata al PVC.

Se il PVC viene rilasciato invece ad esempio il 15 novembre 2013, sempre per una verifica relativa all’anno 2008, salve le ipotesi di reato, l’avviso di accertamento notificato prima dello scadere dell’anno, ossia prima del decorso dei 60 giorni dal rilascio del PVC, è potenzialmente nullo, in quanto emesso prima del 15 gennaio 2014.

I giudici togati concludono la pronuncia in commento: «ove non sia motivata l’urgenza del provvedere, l’avviso e’ radicalmente nullo».

Ciò rientra anche nel generale principio del diritto al contraddittorio a favore del contribuente per tutti i procedimenti giudiziari.

Per il contraddittorio le sezioni unite della Cassazione parlano di atto doveroso a pena di nullità degli accertamenti da studi di settore, quale contenuto essenziale del giusto procedimento amministrativo.

La sentenza in rassegna sembra assolutamente condivisibile. Anche perchè statuisce “correttamente” che l’eccezione di violazione del diritto al contraddittorio ha una priorità logica rispetto agli altri motivi di merito.

Infatti è questione “pregiudiziale di merito”. Prima bisogna appurare se l’accertamento è stato costruito  nel rispetto delle procedure, poi se esso dica cose FONDATE.

La precisazione non è una banalità perché sono tante le sentenze delle Commissioni di merito che ritengono il vizio di omesso contraddittorio “diluito” e tralasciato come un fatto secondario, quando l’accertamento  sia fondato nella sua pretesa fiscale.

Cosa che succede anche dopo aver ricevuto l’avviso di accertamento e aver prodotto istanza di accertamento con adesione.
L’ufficio è tenuto, entro i 90 giorni dall’istanza, ad invitare formalmente il contribuente «al contraddittorio» al fine di addivenire ad una pattuizione congrua delle pretese contenute nell’accertamento; ma capita che l’ufficio o il responsabile del procedimento, indichi un indirizzo errato nella notifica dell’ invito, o si dimentichi di invitare il contribuente.
Dopo i  90 giorni il contribuente  è costretto a produrre reclamo o ricorso “ma sarebbe giusto invalidare l’avviso di accertamento” (in quanto lo stesso non ha avuto la possibilità di aderire ─ per sue considerazioni ─ alla definizione agevolata dell’accertamento con adesione, e non tentare un ricorso che potrebbe gravargli maggiormente).

Si tratta quindi, evidentemente di  mancanza di logica quando viene tralasciato  “l’impedimento al contraddittorio” come assorbito dalla rettifica medesima, idoneo a viziare il contenzioso e ad annullare l’accertamento in toto.

Copyright © – Riproduzione riservata

Commento a cura di G.A. Merola

giuseppe.merola.hetq@alice.it

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here