L’irregolarità nella comunicazione del “finanziamento dei soci all’impresa” o dei “beni concessi dall’impresa ai soci” sarà penalizzata con una sanzione da 258 a 2.065 euro, oltre al reale rischio di verifica fiscale in sede.
Il Provvedimento istitutivo dell’obbligo, n. 94904 emanato dal direttore dell’Agenzia delle Entrate in data 2 agosto 2013, ha previsto due tipi di comunicazione con lo stesso modello; a cui sono obbligate le imprese, e che in caso di irregolarità (nella dichiarazione dei dati o della trasmissione) saranno multate con una sanzione fino a 2065 euro.
Le due comunicazioni riguardano la trasmissione all’Amministrazione dei dati riguardanti:
– i beni concessi in godimento a soci o familiari ─ da parte dell’impresa o dell’imprenditore;
– il finanziamento ottenuto dall’impresa ─ erogato da parte dei soci o dei familiari.
Il modello è lo stesso per entrambe le tipologie di comunicazione.
Le due comunicazioni ─ da inviare entro il 12 dicembre 2013 ─ pur essendo diametralmente diverse, tendono a scovare entrambe “elusioni fiscali o evasioni fiscali”.
Infatti con la comunicazione dei beni concessi in godimento ai soci, l’Amministrazione vuole essere portata a conoscenza di quali beni l’impresa abbia concesso il godimento, al fine di verificare se ci sono illegittime deduzioni di costi ed IVA, per cespiti che invece occorrono esclusivamente a uso privato.
Le sanzioni sono diverse:
– per la “comunicazione dei beni utilizzati dai soci o familiari” si prevede una sanzione pari al 30%, in caso irregolare o omessa presentazione, che va da 258 a 2065 euro.
– per la “comunicazione dei finanziamenti e capitalizzazioni erogate dai soci”, invece, le irregolarità sostanziali dei dati non prevedono una sanzione specifica, ma l’Ufficio potrà richiedere notizie all’impresa ai fini di innescare una verifica fiscale, e la sanzione indicata per i beni in godimento potrà essere comminata solo per irregolarità formali nella trasmissione telematica.