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Affitti: maxi-sanzione non retroattiva.

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AFFITTI: maxi-sanzione non retroattiva.

Lo ha stabilito il Tribunale di Napoli con la sentenza n. 11429 del 16.10.2013.

La maxi-sanzione, per affitti in nero, prevista dall’art. 3 comma 8 del Dlgs n. 23/2011, non è retroattiva;  ma riguarda la mancata registrazione e dichiarazione degli affitti relativi ai contratti stipulati dal 7.04.2011 in poi.

FATTISPECIE DI CAUSA.

Il proprietario di un immobile denuncia il proprio inquilino per morosità  relativa al mancato pagamento di 6 mensilità di affitti relativi al 2012.

L’inquilino convenuto si opponeva all’atto introduttivo del giudizio con l’assunto che gli affitti mensili doveva essere ridotto a 217 euro, ossia a 1/12 del triplo della rendita catastale, in quanto il contratto di locazione ─ sottoscritto il 30.11.96 ─ non era mai stato registrato, e quindi soggetto alla nuova normativa contenuta nel Decreto Legislativo n. 23/2011, che prevede la sanzione della riduzione  degli affitti annui pari a tre volte la rendita catastale dell’immobile.

LA DECISIONE DEL TRIBUNALE.

Il Tribunale partenopeo della IX sezione civile, ha dichiarato la non retroattività della sanzione prevista dal Dlgs. n. 23/2011 art. 8, in quanto il principio generale sancito dall’art. 11 delle pre-leggi, stabilisce che i provvedimenti legislativi devono essere applicabili solo per il futuro e dopo la loro entrata in vigore.

GIURISPRUDENZA.

Dello stesso avviso è stata anche la Corte di Cassazione con la sentenza n. 5015 del 2003, con cui aveva dichiarato lo stesso principio della irretroattività delle leggi, ad eccezione delle norme generali, e come stabilito anche dallo Statuto del contribuente.

«La sanzione richiamata dal conduttore nella comparsa di costituzione, non poteva trovare applicazione per il suo contratto stipulato antecedentemente all’entrata in vigore del decreto legislativo n. 23/2011. Negozi che quindi  sono regolamentati dalla disciplina previgente introdotta dal comma 346 della Legge n. 311 del 30.12.2004.».

LA SENTENZA.

Il Tribunale in ultimo quindi ha rigettato l’opposizione dell’inquilino, e in conseguenza della gravità del suo inadempimento (per il mancato pagamento dell’ affitto= i giudici hanno decretato la  risoluzione del contratto di locazione.

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