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Mancato versamento delle ritenute IRPEF: il lavoratore obbligato in solido.

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Per il mancato versamento delle ritenute  ─ a titolo di acconto o di imposta ─ da parte del datore di lavoro per conto del lavoratore «risponde anche quest’ultimo quale obbligato in solido con il sostituto».

E’ quanto ha stabilito la Corte Suprema di Cassazione con la Pronuncia n. 23121 datata 11-10-2013.

L’Amministrazione finanziaria potrà emettere “accertamento diretto a carico del lavoratore” per mancato versamento delle ritenute di acconto, (dovute dal datore di lavoro per suo conto)  fatta salva la possibilità dell’azione di regresso nei confronti del datore di lavoro, sostituto d’imposta.

I giudici della Corte Suprema hanno affermato in sintesi « che a prescindere dal fatto che la ritenuta sia dovuta a titolo di acconto o a titolo di imposta IRPEF o altre sostitutive ─ e che la disposizione prevista dall’art. 64 comma 1 del D.P.R. n. 600/1973 individui come “sostituto d’imposta”  “il datore di lavoro/committente”, che per legge è obbligato al pagamento delle ritenute IRPEF per conto di lavoratori e collaboratori ─  non solleva, in qualsiasi ipotesi, questi ultimi dal ritenersi responsabili (in solido) per il mancato versamento delle ritenute stesse».

Ciò come detto per quanto riguarda le imposte dovute dai lavoratori sui propri redditi.

Per tale motivo tali lavoratori saranno soggetti al recupero dell’IRPEF non versata per loro conto da parte del datore di lavoro.

I giudici del diritto hanno puntualizzato che nel caso esaminato non ha rilievo la tipologia di ritenuta, se dovuta a titolo di acconto o dovuta a titolo di imposta definitiva.

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