DECADENZA SCRITTURE CONTABILI. La conservazione delle« scritture contabili è obbligatoria fino alla prescrizione dell’accertamento» del periodo d’imposta cui si riferiscono.
Il termine di decadenza ordinario di “conservazione delle scritture contabili” «è legato a quello di prescrizione dell’accertamento» reddituale relativo al medesimo anno d’imposta.
Il termine «ordinario» di conservazione delle stampe fiscali scade, per principio generale, il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi a cui sono relative, e al 31 dicembre del quinto anno successivo al periodo d’imposta per il quale la dichiarazione dei redditi sia omessa.
Per eccezione invece, le scritture contabili dovranno essere conservate fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, quando l’Ufficio abbia constatato «la violazione di norme penalmente rilevanti» ai sensi del DLgs 74/2000.
Quindi «le scritture contabili» obbligatorie a fini fiscali, vanno conservate sino al termine decadenza dell’accertamento.
Quando per un periodo d’imposta sia in corso un accertamento ancora non definito, le stampe fiscali vanno conservate « anche oltre il termine stabilito (in 10 anni) dall’articolo 2220 del Codice Civile.
La Corte di Cassazione a tal riguardo con la sentenza 247 del 25-7-2011 ha statuito che «se il termine previsto dalla legge, in presenza dell’obbligo di denuncia delle suddette violazioni tributarie penalmente rilevanti, è quello raddoppiato di cui alla normativa censurata, ne segue che il contribuente ha l’obbligo di conservare le scritture ed i documenti fino alla definizione degli accertamenti relativi e, quindi, non può ritenersi esonerato da tale obbligo fino alla scadenza del termine raddoppiato”.