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Crediti di imposta inesistenti compensati in F24.

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#pinomerola

RECUPERO crediti di imposta INESISTENTI indebitamente compensati con altre imposte e contributi.

Le sanzioni per l’indebita COMPENSAZIONE DI crediti di imposta inesistenti (nel modello «F24») sono state inasprite dall’articolo 27 comma 16 del Decreto Legge n° 185 del 2008.

Infatti, per tali fattispecie di violazione, è stato introdotto il raddoppio dei termini di prescrizione. L’Agenzia delle Entrate  potrà notificare l’atto di recupero (DELLA COMPENSAZIONE DEI crediti di imposta INESISTENTI)  fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello della compensazione.

L’atto di recupero della compensazione di crediti di imposta inesistenti, in parole povere, potrà essere notificato entro i maggiori termini (RISPETTO AI 4 ANNI ORDINARI) previsti dall’articolo 27 del DL 185 DEL  2008.

Nello stato di fatto però, il maggior termine di otto anni, sarebbe applicabile “SOLO” ad esempio se l’indebita compensazione CREDITI DI IMPOSTA fosse la conseguenza di accertamenti dell’Agenzia delle Entrate.

Ma l’atto di recupero non è relativo ad un avviso di accertamento (ex articoli 38 e ss. del DPR 600/73)  per cui, l’Agenzia delle Entrate potrebbe fruire del maggior termine di otto anni (per la notifica dell’atto di recupero) solo quando il credito inesistente ─ utilizzato in compensazione ─ derivi dalla presentazione di una dichiarazione artificiosamente contraffatta, da cui scaturisca il credito DI IMPOSTA inesistente.

L’unica valida interpretazione della incongruente prassi amministrativa, può derivare dall’assunto che l’art. 27 comma 18 del DL 185/2008  trova applicazione anche  nella ipotesi di indebito utilizzo di crediti di imposta inesistenti non inseriti nella dichiarazione dei redditi,  ma indicati esclusivamente nel modello F24 e fuori da UNICO.

Di conseguenza , al di fuori di questa ipotesi, dovrebbero essere applicabili i termini ordinari, per cui quando l’indebita compensazione derivi da un’artificiosa rappresentazione dei dati contabili ad opera del contribuente, il termine dovrebbe essere stabilito negli ordinari 4 anni.

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