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Valida istanza presentata ad ufficio non competente.

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#pinomerola

Sono sempre valide le istanze e comunicazioni presentate ad ufficio pubblico anche se diverso da quello competente.

L’Ufficio pubblico non competente è tenuto a tramettere l’istanza all’Ufficio competente e a darne comunicazione al contribuente.

Questo è il principio che scaturisce dalla Pronuncia della Cassazione n. 4774 del 27.02.2009, che riguardava una domanda di rimborso IRPEF  presentata da un contribuente all’Agenzia delle Entrate, ma ad ufficio diverso e  non competente per territorio.

I contribuente non sono tenuti ad conoscere  le  regole di riparto  (ossia di competenza) delle attribuzioni che la legge conferisce alla Pubblica Amministrazione.

Questo è il principio giuridico che afferma la Cassazione nella sentenza suddetta: L’Ufficio incompetente, deve trasmettere  a quello competente, le istanze dei cittadini, dandone contestuale comunicazione al richiedente.

A tale riguardo ci rifacciamo a quanto richiama il DPR 1199/71 in tema di ricorsi amministrativi.

L’art. 2 del  DPR 1119/71  stabilisce  un  principio generale la cui validità si allarga anche ad altri settori diversi dal ricorso amministrativo.

Se ne deduce che ogni istanza presentata dal contribuente e non solo i ricorsi in senso stretto, che sia presentata ad organo amministrativo incompetente, dovrà essere trasmessa all’Ufficio dell’Organo competente.

E’ successo, ad esempio, che a seguito di avviso di accertamento emesso da una  direzione provinciale delle Entrate, per disallineamento agli studi di settore, il contribuente ha prodotto istanza di accertamento con adesione al suo Ufficio delle Entrate dove ha sede l’Impresa.

L’Ufficio territoriale in quanto non competente  ha trasmesso giustamente l’istanza di accertamento con adesione alla direzione provinciale e al funzionario che si è occupato dell’avviso di accertamento.

Questi per legge deve invitare il contribuente al contraddittorio, cosa che non è però successa. Non tutto va bene tra gli Uffici pubblici, ora il contribuente è costretto al contenzioso, senza aver potuto instaurare il contraddittorio.

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