Dichiarazione dei redditi omessa il 2 dicembre 2019….. Si è ancora in tempo fino al 2 marzo 2020.

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Ultima occasione per presentare la dichiarazione omessa 2019, relativa all’ anno 2018, per chi non l’avesse ancora fatto entro il 2 dicembre 2019.

Infatti, la norma prevede la possibilità di presentare una dichiarazione omessa, entro 90 giorni dalla scadenza naturale.

Visto che quest’anno per effetto della proroga l’ultimo giorno per la presentazione è stato il 2 dicembre 2019, l’invio della dichiarazione omessa potrà avvenire fino al 2 marzo 2020. Decorsa tale data la dichiarazione viene considerata a tutti gli effetti omessa, con tutte le conseguenze anche penali, a cui sarà soggetto il contribuente.

La norma investe anche la dichiarazione IRAP.

Quindi la dichiarazione dei redditi e IRAP, di persone fisiche, società di persone e società di capitali ─ nella fattispecie del 2019 per l’anno 2018 ─ per la quale è scaduto il termine per l’invio ordinario, potrà ancora essere sanata presentandola nei successivi 90 giorni, che quest’anno cadono il 2 marzo 2020.

La dichiarazione inviata entro tale data anche se tardiva è considerata valida, ma con l’applicazione di una sanzione da 250 fino a 1.000 euro, aumentabile fino al doppio per i titolari di scritture contabili. Tale sanzione può essere ravveduta dal contribuente, in base all’articolo 13 del Dgs 472/1997 (in pratica si dovrà pagare con codice tributo 8911 anno 2020, euro 25 per ogni tipo di dichiarazione, se si spediscono REDDITI E IRAP bisognerà versare euro 50.)

Ancora se dalla dichiarazione presentata entro suddetto termine ultimo, emergono imposte da versare e il contribuente non avesse effettuato il versamento entro i regolari termini stabiliti per legge, allora è necessario anche applicare, oltre agli interessi, una sanzione pari al 30 per cento del tributo, eventualmente diminuita per effetto di quanto disposto sia dall’articolo 13 del Dlgs 471/1997 (detto anche comunemente «ravvedimento sprint») sia dall’articolo 13 del già citato Dlgs 472/1997, che disciplina il «normale» ravvedimento operoso.

Bisogna anche dire, che qualora la dichiarazione tardiva sia presentata nell’anno successivo, per le dichiarazioni relative al 2018, nel 2020, anche i termini per l’accertamento slittano di un anno, in ossequio al disposto dell’art. 43 del Dpr 600/1973 che recita «Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione».

Se la dichiarazione viene presentata oltre il 2 marzo 2020 è considerata omessa ad ogni effetto di legge e il secondo comma dell’articolo 7 del Dpr 322/1998 stabilisce che tali dichiarazioni «costituiscono, comunque, titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in esse indicati e delle ritenute indicate dai sostituti d’imposta».

Per la dichiarazione omessa non sono applicabili riduzioni delle sanzioni:

se dalla dichiarazione non emergono debiti d’imposta è applicabile la sanzione da 150 a 500 euro, aumentabile fino al doppio per i soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili, se la dichiarazione è presentata entro il termine di scadenza di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, ovvero da 250 a 1.000 euro, aumentabile fino al doppio per i soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili, se è presentata oltre tale termine.

Ove, viceversa, dalla dichiarazione emergano debiti d’imposta, la sanzione applicabile va dal 60 al 120 per cento del tributo, con un minimo di 200 euro, se la dichiarazione è presentata entro il termine di scadenza di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, ovvero dal 120 al 240 per cento, con un minimo di 250 euro, qualora si ecceda tale termine.

Inoltre ai fini dell’accertamento, l’articolo 43 del Dpr 600/1973 dispone che «Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla l’avviso di accertamento può essere notificato entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata».

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