Omesso versamento iva: no a reato amministratore.

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In caso di “omesso versamento IVA” l’amministratore pro-tempore non ne è responsabile quando non è chiaro lo stato patrimoniale societario.

Con la Sentenza n. 39082 datata 23-09-2013, la Corte di Cassazione ha stabilito che l’ex amministratore non si può considerare responsabile per il reato di omesso versamento IVA, quando non è chiara la situazione patrimoniale aziendale, al tempo in cui era amministratore in carica.

Dice la Suprema Corte: trattasi di reato istantaneo, riferibile al destinatario dell’obbligo ossia all’ aministratore o manager in carica all’epoca dell’omissione.

In ossequio all’art 10-ter del dlgs n. 74/2000, il reato di omesso versamento IVA è commesso da coloro che si rendono colpevoli per l’imposta dovuta sulla base della dichiarazione annuale, entro il termine previsto per il versamento dell’acconto IVA relativo al periodo d’imposta successivo (27 dicembre anno X+1).

Il reato tributario di omesso versamento IVA prevede la reclusione da 6 mesi a 2 anni.

Il reato si configura “SOLO” però quando il totale dell’IVA dovuta e non versata,  entro il 27 dell’anno successivo a quello previsto per il pagamento, superi i 50mila euro in ragione d’anno.

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