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Reverse charge IVA: sanzioni.

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#pinomerola

Reverse charge IVA: in caso di violazione, la Cassazione emette due sentenze discordanti in merito alle sanzioni da applicare.  

La Sentenza della Cassazione nel giro di una settimana si è pronunciata due volte sulla violazione del meccanismo del “Reverse charge”, in merito alle sanzioni applicare, e precisamente con la sentenza n. 20486 del 6 settembre 2013 e la sentenza n. 20771 datata 11 settembre 2013.

Le due sentenze, a quanto pare, si pronunciano con pareri discordanti, sul medesimo tema delle sanzioni da imputare al contribuente italiano in caso di mancata applicazione dell’inversione contabile IVA, propriamente detto “Reverse charge”.

1) La sentenza n. 20486 del 6 settembre 2013 ha affermato il principio di diritto in cui l’omessa registrazione e fatturazione di prestazioni di servizi ricevute da soggetto estero ─ da parte di soggetti passivi Iva italiani ─ causa  la violazione di obblighi formali del reverse charge, con diritto alla detraibilità dell’IVA (diversamente dall’interpretazione dell’Ufficio), e  con sola applicazione delle sanzioni ridotte previste dall’articolo 6 co. 9bis del dlgs. n. 471/1997.

2) Al contrario con la sentenza n. 20771 dell’11 settembre 2013 la Corte di Cassazione  fa proprie le argomentazioni dell’UFFICIO, ed afferma per la stessa fattispecie di violazione del reverse charge costituisce inottemperanza ad obblighi sostanziali, con conseguente indetraibilità dell’IVA e applicazione delle sanzioni sino a un importo pari all’imposta evasa.

Secondo noi la 2° sentenza è quella più conforme alla logica fiscale. L’IVA non pagata con il reverse charge dovrebbe essere giustamente indetraibile.

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