L’assegnazione di beni ai soci è soggetta al regime IVA, in qualsiasi ipotesi, anche per liquidazione della società.
Una S.r.l. in liquidazione, i cui soci vorrebbe assegnare, come atto conclusivo di chiusura della liquidazione, a loro stessi, il patrimonio immobiliare di cui la stessa S.r.l. è proprietaria, si trovano purtroppo di fronte ad un conto salatissimo anche se la società è in chiusura.
L’assegnazione di beni immobili ai soci infatti segue lo stesso regime IVA delle cessioni a titolo oneroso.
Il co. 2 n. 6 dell’art. 2 del DPR 633/72 considera tali operazioni ─ di assegnazione di beni ai soci – rilevanti ai fini IVA, a qualunque titolo effettuate (comprese quindi, quelle originate da liquidazione societaria).
Si ricorda che oltre all’IVA si dovrà pagare anche l’imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa per euro 168 cadauna (euro 200 dal 13 settembre 2013), in quanto l’assegnazione degli immobili ha per oggetto fabbricati ad uso abitativo.
A tal punto potrebbe essere praticabile la tesi che per l’assegnazione di beni a persone fisiche l’acquisizione potrebbe essere effettuata con i benefici prima casa.
Si ricorda ancora, che il valore di assegnazione deve essere assunto a prezzo di realizzo ossia di mercato e non a residuo contabile, per cui gli immobili che hanno un valore di 1.000.000 di euro sconterebbero l’IVA per 210.000 euro e 600 euro di imposte di registro ipotecarie e catastali.
Conti salati sempre, siamo in Italia.