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DURC: la patente dell’impresa e le ultime novità.

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L’INAIL fa presente che sono state modificate le procedure informatiche per il rilascio del DURC alle imprese.

LE NUOVE ISTRUZIONI INAIL SUL DURC.

L’Istituto ha pubblicato “le istruzioni operative” per il rilascio del documento via PEC, e con cui ha comunicato anche di aver effettuato le modifiche necessarie al suo rilascio dopo la conversione in legge del Decreto del Fare”.

Le novità che le imprese dovranno conoscere, riguardano principalmente il periodo di validità del DURC aumentato da 90 a 120 giorni dalla sua emissione.

OGNI IMPRESA DEVE POSSEDERE IL DURC PER QUASI TUTTI I LAVORI E FORNITURE. 

Rammentiamo che il DURC certifica che l’impresa è in regola con gli adempimenti contributivi INAIL, INPS e Cassa Edile, ed è quindi indispensabile per ogni impresa che voglia effettuare lavori principalmente edili, ma anche di fornitura agli Enti: o per gare di appalto per lavori o forniture da eseguire per l’Ente, od anche per lavori da eseguire per privati imprese o cittadini, quando questi debbano richiedere l’autorizzazione presso il Comune in cui insiste l’immobile da costruire o ristrutturare. Il DURC, ricordiamo,  è necessario anche quando un privato richiede al Comune l’autorizzazione per effettuare lavori presso la propria abitazione, inviando la DIA al Comune di competenza,  a cui dovrà essere allegato il DURC dell’IMPRESA ESECUTRICE.

In mancanza l’autorizzazione non viene concessa e l’impresa non potrà effettuare quel determinato lavoro.

PER QUALI ATTIVITA’ E’ NECESSARIO IL DURC.

Il periodo di validità del DURC , dopo la conversione in legge del decreto fare, come detto è stato portato a 120 giorni dall’emissione, per i DURC rilasciati:

  • per i contratti pubblici di lavori, di servizi e forniture;
  • ai fini della fruizione di benefici contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale e per finanziamenti e sovvenzioni previsti dalla normativa dell’Unione europea, statale e regionale;
  • per i lavori edili commissionati da privati, fino al 31 dicembre 2014.

Rammentiamo il decreto del fare n. 69/2013 aveva fissato una prima ipotesi di verifica della dichiarazione sostitutiva dei requisiti generali, ai sensi dell’articolo 38 dlgs n° 163/2006,  in 180 giorni. In sede di conversione in legge questo termine di durata ─  per l’aggiudicazione, la stipula e i pagamenti di contratti – è stato abbassato a 120 giorni dalla data di emissione o rilascio.

Trattandosi di disposizione introdotta dal Parlamento, il nuovo termine diviene applicabile solo dall’entrata in vigore della legge di conversione: infatti la circolare ministeriale, afferma che il DURC ha validità di 120 giorno quando rilasciato dopo il 21 agosto 2013,  ma in effetti la legge è in vigore a partire da quella data, e per questo  i DURC emessi il 21 agosto dovrebbero avere validità per 120 giorni.

I DURC rilasciati PRIMA DI TALE DATA avranno validità, come in precedenza,  per 90 giorni, anche se sono stati rilasciati nel periodo di vigenza del “decreto fare” che aveva previsto un termine di validità di 180 giorni.

La circolare 36/2013 evidenzia che il DURC non è richiesto per lavori privati di manutenzione edilizia realizzati in economia senza l’intervento di imprese.

DURC IRREGOLARE.

Nel caso di DURC irregolare o non corretto, verrà inviata comunicazione tramite PEC,  in cui si comunica all’impresa gli elementi di irregolarità riscontrati. Il destinatario avrà a disposizione 15 giorni per sanare la propria posizione contributiva sia ai fini INAIL, INPS PERSONALE, INPS DIPENDENTI e CASSA EDILE.

DURC GARE D’APPALTO.

Dopo il primo DURC richiesto dall’amministrazione ai vincitori di gare d’appalto gli enti non devono richiedere un altro documento di regolarità contributiva, immediatamente dopo la stipula del contratto. L’indicazione arriva dal Ministero del Lavoro che chiarisce di rinviare la richiesta del secondo Durc alla prima fattura emessa dall’impresa o stato di avanzamento lavori per opere pubbliche.

IL DIRITTO AL RILASCIO DEL DURC.

Essere in regola con il pagamento dei contributi obbligatori non significa solo aver pagato ogni impegno alla data di richiesta del DURC, bensì aver definito tutte le eventuali inadempienze.

In questo senso il DURC  viene rilasciato anche quando l’impresa accede alla rateizzazione di contributi pregressi ed è in regola con le rate previste dal piano.

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