770 2014 omesso se non inviato entro il 18 dicembre 2014.

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Modello 770/2014 inviato dopo il 19 settembre 2014, omesso e integrativo.

Ormai è quasi scaduto il termine per l’invio del modello 770/2014 sia semplificato che ordinario: la presentazione telematica dei modelli 770/2014 deve essere effettuata entro venerdì 19 settembre 2014. medesimo termine vale anche ai fini del “ravvedimento di  ritenute non versate relative al 2013”. Il DPCM di qualche giorno fa, ha prorogato dal 31 luglio 2014 al 19 settembre 2014 il termine per la presentazione dei modelli 770/2014 Semplificato ed Ordinario. Si osserva ancora che la proroga del termine di presentazione dei modelli 770/2014 ha effetto anche sul ravvedimento operoso possibile fino allo stesso giorno previsto per la presentazione.

In particolare, entro lo stesso termine prorogato del 19 settembre sarà possibile regolarizzare tramite ravvedimento operoso.

– l’infedele presentazione telematica dei modelli 770/2014 Semplificato ed Ordinario, relativi al 2013;
– l’omessa effettuazione di pagamenti di ritenute relative al 2013;
– l’insufficiente o tardivo versamento delle ritenute operate nel 2013.

Affinché il ravvedimento operoso del 770 sia valido dovranno corrispondersi anche gli interessi e le sanzioni oltre all’imposta non versata,  calcolati sull’importo originario e per i giorni di ritardo.

Presentazione del 770 oltre il 19 settembre 2014.

L’omessa presentazione del modello 770/2014 nel nuovo termine ordinario del 19 settembre 2014 potrà essere regolarizzata mediante ravvedimento operoso, entro il 18 dicembre 2014 (ossia entro i 90 giorni successivi al termine di presentazione). In questo caso bisognerà versare una sanzione pari a 25 euro (1/10 di euro 258) ─ per ogni modello omesso ─ con il codice tributo “8911” anno 2014 da indicare alla sezione erario del modello  F24. La predetta sanzione dovrà essere pagata per ciascuna dichiarazione presentata oltre il termine ordinario; ma non oltre il 18 dicembre 2014.

Presentazione di nuovo 770 correttivo e integrativo dopo invio del primo 770 avvenuto il 19 settembre 2014 che comunicava dati errati.

Se la dichiarazione 770 è stata presentata entro il termine del 19 settembre 2014, e solo successivamente all’invio ci si accorge che sono stati indicati dati errati, invece di  procedure all’annullamento dell’invio effettuato l’intermediario o il contribuente potrà compilare una nuova dichiarazione  “correttiva” o “integrativa” rispetto alla prima già prodotta.

Si potrà elaborare quindi un nuovo invio del modello « correttivo » entro il termine del 19 settembre, se non ancora trascorso, o «integrativo» oltre il termine medesimo e fino alla data di presentazione del prossimo modello 770/2015. (Ossia entro il 31 luglio 2015 – questo solo quando sia stato presentato il modello ma bisogna rettificarlo, mentre se il 770 invece se è stato omesso non si può andare oltre il 18 dicembre 2014 per non considerarlo omesso).

Per inviare un modello 770/2014 correttivo o integrativo si deve procedere come appresso:

Compilare la nuova dichiarazione 770 barrando la casella “correttiva”, se non sono scaduti i termini di presentazione ordinaria del 19 settembre 2014, oppure integrativa se la nuova dichiarazione 77′ sarà inviata successivamente al termine del 19 settembre 2014. 

Se il 770 invece è relativo ad un anno precedente, la dichiarazione 770 telematica dovrà essere compilata sui modelli approvati per la stessa annualità (modello 770/2012 770/2011 e così via). Dopo aver predisposto il nuovo modello 770, corretto in ogni sua parte, bisogna inviarlo senza riferimenti rispetto al 770 precedentemente inviato. Il modello 770/2014 correttivo nei termini o integrativo “parziale” prevede sempre la sostituzione dell’intera certificazione. Non è possibile quindi, sostituire singoli righi del modello 770/2014  semplificato.

Omessa presentazione della dichiarazione 770.

Il caso trattato in precedenza riguarda la presentazione del modello 770/2014 nel termine del 19 settembre 2014, che poi viene sostituito tramite un nuovo modello correttivo o integrativo.

Completamente diversa è invece l’ipotesi di OMESSA PRESENTAZIONE del 770 entro il 19 settembre 2014. Tale violazione potrà essere sanata inviando il modello 770/2014 entro il 18 dicembre 2014.

Oltre il termine dei 90  giorni (18 dicembre 2014) scatta, senza alcuna possibilità di remissione, la violazione di omessa presentazione del modello 770/2014.

Nel caso invece di presentazione entro i termini, ma di modello errato, si può presentare come detto una dichiarazione integrativa anche oltre tale termine del 18 dicembre che poi vedremo. 

L’omessa presentazione del modello avviene anche quando, oltre alla mancata presentazione, nella fattispecie nella quale la presentazione della dichiarazione è espressamente considerata omessa o nulla:

  • Modello 770/2014 presentato con ritardo superiore a 90 giorni. In tal caso il 770/2014 è considerato omesso, ma costituisce in ogni caso titolo per la riscossione delle ritenute dichiarate.

Per l’omessa presentazione del modello 770, è prevista una sanzione amministrativa dal 120% al 240% dell’ammontare delle imposte dovute, con un minimo di 258 EuroSe non sono dovute imposte invece è , comunque prevista una sanzione da 258 Euro a 1.032 Euro, aumentabile fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati.

Mancata presentazione della dichiarazione 770 ma con pagamento delle ritenute 2013. In questa ipotesi l’Amministrazione ha precisato che si applica la sanzione fissa prevista dal D.Lgs. 471/97. E’ normale che la misura proporzionale della sanzione ha senso solo nell’ ipotesi che durante l’accertamento, siano contestati maggiori imposte rispetto a quelle corrisposte dal contribuente.

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