Alla cassa il 2 dicembre 2019 per chi ha aderito alla pace fiscale delle cartelle esattoriali come la “rottamazione-ter” e il “saldo e stralcio”, e appunto il prossimo 2 dicembre dovrà versare la rata prevista nel piano di pagamento, come da istanza prodotta il 30 aprile 2019 o il 31 luglio 2019.
Nel caso in cui il contribuente non avesse ricevuto la busta con i bollettini, i tempi sono stretti e bisogna recuperarli sul sito internet dell’Agenzia delle entrate-Riscossione ex Equitalia da cui si potrà Estrarre copia della “Comunicazione delle somme dovute”.
IN PARTICOLARE IL 2 DICEMBRE 2019 DOVRANNO VERSARE LA RATA DELLA ROTTAMAZIONE:
- QUALE PRIMA RATA, I CONTRIBUENTI CHE HANNO CHIESTO E OTTENUTO IL SALDO E STRALCIO;
- QUALE PRIMA RATA , I RITARDATARI DELLA ROTTAMAZIONE “TER” CHE HANNO USUFRUITO DELLA RIAPERTURA DEI TERMINI FINO AL 31 LUGLIO 2019 PER PRESENTARE DOMANDA (PREVISTA INIZIALMENTE SOLO PER IL 30 APRILE 2019);
- QUALE SECONDA RATA i contribuenti invece che hanno aderito NEI TERMINI INIZIALI alla “rottamazione-ter” entro il 30 aprile e pagato la prima rata entro il 31 luglio 2019;
- E infine, QUALE PRIMA E SECONDA RATA, i contribuenti che pur avendo presentato domanda di rottamazione entro il 30 aprile 2019, hanno omesso il versamento della prima rata previsto per il 31 luglio 2019. Per questi, infatti, il recente Decreto Legge n. 124/2019 del 26 ottobre scorso, già in vigore ma in fase di conversione in Parlamento, permette di rientrare nei benefici previsti dalla rottamazione pagando DUE RATE: LA PRIMA SALTATA IL 31-LUGLIO E LA SECONDA DEL 2 DICEMBRE 2019 (come da piano), una agevolazione importante per coloro che per motivi diversi non hanno potuto onorare la scadenza del 31 luglio 2019, vista l’intenzione di aderire avendo pur presentato domanda entro il 30 aprile 2019.
Si ricorda che la possibilità di aderire al “saldo e stralcio”, provvedimento previsto dalla legge n. 145/2018, è stata riservata alle sole persone fisiche che versano in una situazione di grave e comprovata difficoltà economica (attestata dall’Isee del nucleo familiare inferiore a 20.000 euro).
Il mancato, tardivo o insufficiente pagamento anche di una sola rata della rottamazione, oltre i 5 giorni di tolleranza previsti dalla legge, determina l’inefficacia della definizione agevolata, con il debito che non potrà essere più rateizzato nei modi normali e l’Agenzia che riprenderà le azioni di recupero forzoso.
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