Il coniuge superstite ha diritto all’uso dell’abitazione familiare e dei mobili condivisi con il “de cuis”, non solo per le ipotesi di successione testamentaria ma anche per successione in quota legittima.
Lo ha deciso la Corte di Cassazione – II sezione – con la Sentenza n° 20703 del 10 settembre 2013.
Infatti l’art. 540 secondo comma del Codice Civile prevede che qualora il coniuge superstite concorra con altri soggetti alla successione, gli sono riservati il diritto di abitazione della casa familiare e l’uso dei mobili e arredi interni, se di proprietà comune o anche esclusivi del defunto.
Tali diritti riservati esclusivamente al coniuge superstite (anche se i beni sono ereditati anche da altri) spettano sulla casa per la porzione disponibile e su quella di riserva sia del coniuge che dei figli.
E’ il caso in cui i beni del “de cuis” succedono in quota legittima al coniuge e ai figli o ad altri familiari.
I giudici della Cassazione hanno stabilito che tale norma si applica anche alla successione legittima.
L’articolo 584 comma 1 del Codice Civile, che disciplina le successioni legittime, prevede l’applicabilità del dettato normativo al coniuge superstite putativo. Sarebbe contrario per questo – hanno proseguito i giudici – al principio di uguaglianza se il coniuge putativo fosse trattato in modo più favorevole rispetto al coniuge superstite legittimo.
Per questo il rigetto del ricorso con cui altri eredi chiedevano il possesso dei mobili della casa familiare.