“La cartella di pagamento viene considerata “NON NOTIFICATA” quando consegnata senza relata di notifica nè data, ai sensi del comma 2 dell’art. 149 c.p.c..” Lo aveva stabilito la CTR della SICILIA, disponendo l’annullamento della cartella esattoriale giunta ad una società per il pagamento di IVA e sanzioni relative all’annualità 2000 760/2001, a seguito di preventivo avviso di irregolarità ai sensi dell’art. 36 bis.
L’Agenzia delle Entrate produceva ricorso per cassazione, opponendo la violazione dell’art. 60 del DPR 600/73 nonché degli articoli 137-149 e 156 del Codice di Procedura Civile argomentando:
che i Giudici di merito erano incorsi nella inottemperanza delle disposizioni (nel caso specifico la CTR SICILIA) che nella fattispecie di notifica della cartella effettuata a mezzo posta, ex art. 149 c.p.c., con relata in bianco, aveva ritenuto la notifica “inesistente” e non “NULLA”, e che aveva causato la disapplicazione del principio del raggiungimento dello scopo.
DECISIONE della CORTE SUPREMA : i giudici hanno accolto il ricorso dell’Ufficio.
Secondo la Cassazione, il fatto che la relata di notifica non sia stata compilata non da luogo a inesistenza della notificazione che avviene quando il relativo tentativo di consegna avvenga in luogo e modalità tali che non sussistano collegamenti con il destinatario, ma a nullità che viene sanata con il ricorso proposto dalla società destinataria.
L’ accoglimento del ricorso dell’Agenzia delle Entrate ha determinato l’annullamento della sentenza di Secondo Grado, con rinvio al giudice di merito, per il nuovo esame.
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