Infortunio sul lavoro: responsabilità solo per rischi conosciuti e prevedibili.

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Il datore di lavoro è responsabile dell’infortunio del lavoratore solo quando sul luogo di lavoro esistono rischi specifici. Cass. 39491-2013.

Non è responsabile l’impresa per l’infortunio occorso al lavoratore, se causato da un rischio esistente ma non specifico e non conoscibile oltre che occulto nell’ambito della normale attività svolta dall’ impresa.

I giudici della legittimità hanno anche indicato quali sono i rischi specifici per cui l’ infortunio sul lavoro sarebbe dovuto a responsabilità o omissioni sulle norme di sicurezza, da parte del datore di lavoro.

I rischi specifici ─ secondo la Cassazione ─ son quelli per i quali è necessaria una competenza tecnica, ed il datore di lavoro ha l’obbligo di  mettere in atto tutte le buone norme sulla sicurezza, anche non obbligatorie per legge,  inerenti le attività per le quali è incaricato il lavoratore, al fine di evitare un possibile infortunio sul lavoro.

LA FATTISPECIE.

La fattispecie processuale attiene ad una impresa appaltatrice della raccolta dei rifiuti solidi urbani – da effettuare sull’area di mercato scoperto comunale – dove il dipendente era incarico di lavorare nei pressi di una cancellata in ferro senza il fermo di fine corsa. Con tale difetto, l’operaio mentre spingeva una delle due ante a scorrimento, per svolgere il recupero dei rifiuti, quest’ultima fuoriuscendo dal binario di scorrimento, gli è caduta addosso con tutto il peso, provocandogli infortunio grave e lesioni alla colonna vertebrale.

La Cassazione ha chiaramente escluso la responsabilità del datore di lavoro, in quanto l’attività di controllo di sicurezza del lavoro, non riguarda anche rischi non conoscibili ed occulti che potrebbe causare infortuni non prevedibili.

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