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In tema di riconoscimento del diritto alla detrazione IVA (da parte dell’acquirente) su fatture per operazioni inesistenti, si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 18009 del 19 ottobre 2012, in merito alla dimostrazione della “buona fede” del medesimo; fatto presupposto al diritto alla detrazione stessa.
Il dispositivo afferma infatti, che il cessionario ha diritto alla detrazione IVA (per le fatture ricevute e soggettivamente inesistenti) «esclusivamente» quando provi di “non essere stato a conoscenza” o di “non aver potuto essere a conoscenza” di aver preso parte ad un’operazione fraudolenta.
In particolare la sentenza puntualizza che ai fini della dimostrazione di tale buona fede devono ricorrere una delle seguenti fattispecie concrete:
– il cessionario anche se perfettamente in possesso delle necessarie capacità cognitive per l’espletamento della sua attività professionale non è stato in grado di capire, esulando dalla sua ignoranza, il carattere fraudolento dell’operazione cui ha preso parte con gli altri soggetti coinvolti.
– il cessionario non era nella posizione giuridica oggettiva di conoscibilità dei rapporti precedenti tra cedente e soggetto a lui fatturante in merito al bene acquistato.