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Il prelevamento dei soci ingiustificato è ricavo in nero. Cass. n. 15236 12 09 2012.

La Corte  di Cassazione con la Sentenza n. 15236 del 12-09-2012 ha ritenuto legittimo l’accertamento nei confronti di una società a cui gli si contestavano ricavi in nero a seguito di prelievi dei soci (non giustificati) dal conto corrente societario, sia pur in presenza di una contabilità regolare.
Inoltre l’art. 32 del DPR 600/73 prevede la presunzione legale che qualifica
come ricavi aziendali sia i prelevamenti che i versamenti operati sui
conti correnti aziendali.

IL FATTO
Una società aveva ricevuto un avviso di accertamento scaturito da controlli sul conto corrente societario e da cui era emerso che i soci avevano effettuato prelevamenti  – per il pagamento del mutuo personale ed in assenza di altri redditi propri – e per questo considerati ricavi in nero dall’Ufficio.

La società ricorreva inutilmente in CTP e CTR.

Con il ricorso in Cassazione la società lamentava l’illegittimità del procedimento induttivo adottato dall’Amministrazione finanziaria in quanto è sempre onere dell’Ufficio, ai sensi dell’art. 36 c.2 lett. d) del DPR 600/73 e dell’art. 54 c. 2 del DPR 633/72, provare che i movimenti sul conto corrente societario non sia riferiti a operazioni societarie denunciate e per lo più in presenza di una contabilità correttamente tenuta.

Quindi la ricorrente impugnava l’accertamento, ritenendo che esso non era fondato su fatti noti bensì su mere presunzioni semplici di evasione come:
– i prelevamenti ingiustificati dei soci;
– la registrazione di crediti verso soci;
– le incongruenze dei depositi effettuati esclusivamente con assegni;
– l’esoso mutuo a carico dei soci e la mancanza di redditi propri.

La Suprema Corte ha respinto il ricorso della società “per motivi procedimentali” in quanto secondo i Giudici le argomentazioni portate in giudizio dal contribuente non sono state sviluppate in maniera idonea ed autosufficienti per una ricostruzione logica e valida ai fini della sua valutazione,  non essendo state specificati dal contribuente fatti decisivi a supporto dei vizi denunciati.

Risulta valido quindi l’assunto che i prelievi ingiustificati dei soci dal conto corrente societario siano accertabili come ricavi in nero e che in questo caso non sia rilevante la corretta tenuta contabile ai fini dell’attività di accertamento operata dell’Amministrazione finanziaria; anche quando si tratti di operazioni inesistenti (Cass. Sent. n. 2847/2008).

E’ decisiva quindi dal punto di vista logico-giuridico l’assunto dall’art. 2729 del C.C. secondo il quale “le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice, il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti”; ragion per cui i crediti della società verso i soci per prelievi da quest’ultimi effettuati, sono indice di maggiori imponibili non dichiarati e quindi di maggior reddito societario.

Compete al contribuente, secondo la Sentenza n. 767-2011 della Cassazione, dimostrare l’irrilevanza fiscale degli importi movimentati sui propri conti correnti bancari, imputati a crediti o derivanti da finanziamenti di terzi.

Fonte: Fiscoggi. Salvatore Servidio 3 ottobre 2012. 

Nostro commento:
Nella fattispecie esaminata, seguendo un percorso logico, la Suprema Corte ha emesso la Sentenza a favore dell’Ufficio non avendo ricevuto dal contribuente, a supporto delle proprie doglianze, fatti o presunzioni che potessero giustificare i prelevamenti effettuati dal conto corrente societario sviluppati in maniera idonea per poter essere valutati a favore del contribuente.
I Giudici quindi con questi elementi insufficienti,  hanno dovuto per forza di cose ed in via residuale considerare, nel rispetto della Legge, tali prelevamenti quali ricavi in nero.
 

Infine si ricorda, come sopra detto,  che in merito agli accertamenti delle imposte sui redditi l’art. 32 del DPR 600/73 prevede la presunzione legale che qualifica come ricavi aziendali sia i prelevamenti che i versamenti operati sui conti correnti aziendali; spetterà al contribuente dimostrare la prova contraria anche attraverso presunzioni semplici che però diano al giudice la possibilità di avvalorare tali tesi a favore del contribuente.
Il Giudice però sarà tenuto ovviamente a determinare analiticamente i fatti noti portati in giudizio dal contribuente dai quali dedurre quelli ignoti, mediante la correlazione di ogni indizio, sempre che questo sia grave, preciso e concordante rispetto ai movimenti bancari contestati quali ricavi in nero. (Cass. 25502/2011).

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