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Appalti: Responsabilità solidale committente, dubbi chiariti dalla circolare n. 40.

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#pinomerola

Con la circolare n. 40 datata 8-10-2012  l’Agenzia delle Entrate ha chiarito gli ambiti applicativi della nuova norma sulla responsabilità solidale del committente-appaltatore, entrata in vigore il 12 agosto 2012, visti i dubbi riscontrati dagli operatori che di fatto avevano bloccato i pagamenti tra committente-appaltatore e appaltatore-subappaltatore.

Si ricorda che l’art. 13ter del D.L. 83/2012 ha infatti introdotto la responsabilità solidale del committente-appaltatore con l’ appaltatore-subappaltatore per i versamenti delle ritenute e dell’IVA a cui sono tenuti questi ultimi.

Nel caso in cui l’appaltatore o il sub-appaltatore non paghi le ritenute e l’IVA per i lavori che gli sono stati affidati dal committente-appaltatore, l’Amministrazione potrà richiedere il pagamento anche a questi ultimi benché non direttamente debitori verso lo Stato.

La circolare ha chiarito i due aspetti maggiormente critici dell’interpretazione della nuova norma che avevano messo in allarme soprattutto i committenti per cui erano di fatto bloccati il pagamento dei corrispettivi dovuti ai subappaltatori.

DECORRENZA DELLA RESPONSABILITA’ SOLIDALE.
E’ stato chiarito che le nome contenute nell’art. 13ter del D.L. 83/2012 trovano applicazione per i contratti DI APPALTO stipulati successivamente all’entrata in vigore della norma, ossia dal 12 agosto 2012, e la certificazione che il committente dovrà pretendere dall’appaltatore-subappaltatore, per verificare la regolarità nei pagamenti, riguarderá il dovuto all’11 ottobre 2012, prendendo a base 60gg dal 12 agosto

DOCUMENTAZIONE DOVUTA ALL’APPALTATORE.
Il secondo aspetto di difficile interpretazione riguardava la documentazione che il committente-appaltatore doveva richiedere all’appaltatore-subappaltatore per poter effettuare i pagamenti delle fatture con tranquillità.

Per esimersi dalla responsabilità solidale con l’appaltatore-subappaltatore il committente dovrà ricevere la documentazione che dimostri il regolare pagamento di RITENUTE ed IVA, asseverate da un CAF o da un professionista abilitato, ed in alternativa, ricevere dal subappaltatore una dichiarazione sostitutiva (ex DPR 455/2000) in cui l’esecutore dei lavori (appaltatore o subappaltatore) attesti che i pagamenti di IVA e ritenute sono avvenuti regolarmente.

In merito all’IVA, recita ancora la circolare, occorrerà indicare anche se questa è stata applicata con il metodo normale, oppure con quello dell’IVA per cassa, o con il reverse charge.
Inoltre bisognerà specificare  il periodo di liquidazione e gli estremi dell’F24 di pagamento o l’importo a credito scaturente dalla stessa liquidazione.

Chiariti questi dubbi urgenti per sbloccare molti pagamenti, si pensa sia necessario diluire la norma sulla responsabilità solidale “con procedure più semplici” di quelle richieste dalla Legge e sopra esposte, ai fini della semplificazione amministrativa e snellimento degli adempimenti.


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