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Sanzioni disciplinari professionisti dopo la Riforma.

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#pinomerola
Le SANZIONI DISCIPLINARI, che saranno comminate ai professionisti che violano il Regolamento dell’Ordine di appartenenza,  hanno avuto una importante revisione da parte della RIFORMA DELLE PROFESSIONI, come da DPR 137 2012.   

  

1) I Procedimenti disciplinari saranno esaminati e comminati da Organismi esterni ed indipendenti dagli Ordini.
Le deliberazioni delle sanzioni disciplinari a carico dei professionisti, dopo la Riforma, saranno affidate ad organismi esterni agli Ordini, ed indipendenti dagli iscritti sotto sorveglianza.
Tale incarico sarà conferito ai costituendi CONSIGLI TERRITORIALI DI DISCIPLINA, che sebbene affiancati agli Ordini territoriali (i quali successivamente avranno esclusivamente funzioni amminstrative) saranno  deputati a  verificare e sanzionare, in maniera indipendente,  i comportamenti illeciti degli iscritti all’Ordine territoriale di appartenenza su cui il Consiglio avrà la vigilanza.

Ai fini dell’autonomia di tali nuovi organi giudicanti, i loro componenti saranno nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione è istituito l’Ordine territoriale.
Tali membri potranno anche non essere iscritti all’albo, mentre invece, per espressa previsione di legge,  non potranno essere scelti tra i componenti del Consiglio dell’Ordine in cui il professionista è iscritto.

2) Istituzione dell’Organo di Disciplina.
Entro 90 giorni dall’entrata in vigore del DPR 137 2012, ossia entro il 13 novembre 2012, i Consigli nazionali degli Ordini e degli Albi professionali dovranno stabilire (tramite l’emanazione di un regolamento)  le modalità di individuazione dei soggetti da proporre al Presidente del Tribunale quali componenti dell’organo Disciplinare.
L’elenco proposto dovrà riportare un numero doppio di componenti indicati rispetto a quelli da nominare.

Inoltre il nuovo “regime disciplinare”  ha previsto, in caso di dissenso del professionista sanzionato, la possibilità di ricorrere in secondo grado presso i Consigli disciplinari nazionali. 

3) Funzioni di vigilanza del Ministero.
Il Ministero avrà il compito di vigilare sullle attività dei nuovi Consigli di Disciplina, sia nazionali che territoriali, in merito alla corretta applicazione delle norme sanzionatorie.
In difetto, ossia quando l’Organo Disciplinare abbia violato gravemente e ripetutamente la legge, ne potrà disporre il commissariamento; tale provvedimento potrà anche essere preso dal Ministero, quando gli stessi Organi non siano in grado di avere un funzionamento regolare.

Entro il 13 novembre 2012 i Consigli nazionali degli Ordini dovranno emanare un Regolamento che  traccerà le modalità di ripartizione (tra i consiglieri dell’Ordine) delle funzioni di membri dei Consigli di disciplina – da proporre al Tribunale –  e membri del Consiglio Amministrativo.

FONTE: DPR 137-2012 In vigore dal 15-08-2012.

Commento RFW:
Ci auguriamo che tali nuovi Organi di vigilanza esecitino correttamente le funzioni a cui saranno deputati, con la dovuta imparzialità e fermezza, come nelle intenzioni del Legislatore.
Ciò al fine di salvaguardare l’interesse generale e quello dei colleghi, che oggi è spesso bistrattato, da taluni  professionisti, che continuano ad esercitare l’attività (complici gli Ordini territoriali troppo benevoli)  pur con procedimenti penali in corso, o con reiterate violazioni della deontologia professionale o con violazione evidente degli obblighi di formazione continua.

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