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Riforma delle professioni: il tirocinio diventa breve e formativo.

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#pinomerola

Come abbiamo già accennato in un precedente e sintetico articolo che potrete leggere seguendo questo link,  La riforma delle professioni ha apportato importanti modifiche anche in riguardo al tirocinio occorrente per sostenere l’esame di Stato ai fini dell’abilitazione e l’accesso alle PROFESSIONI ordinistiche.

In particolare riteniamo che, con le nuove disposizioni,  il tirocinio dell’aspirante professionista diventi più breve e maggiormente formativo, e  tale da consentirgli di acquisire quelle competenze tecniche ma anche organizzative che gli permettano di aprire effettivamente un proprio studio professionale.

Le nuove norme sono entrate in vigore il giorno 15-08-2012, ossia il giorno dopo la pubblicazione, in Gazzetta Ufficiale, del DPR n° 137 che ha dato attuazione all’art. 3 del D.L. 138 del 13-08-2011 conv. con modificazioni nella L. 148/2011.

Spieghiamo in 11 brevissimi punti tutto quello che c’è da sapere sulle modifiche alle modalità di TIROCINIO.

1. RIDUZIONE DEL PERIODO DI TIROCINIO.
Intanto la Riforma delle Professioni ha previsto un periodo di tirocinio molto più breve rispetto a prima; in particolare da adesso la pratica professionale non dovrà superare i 18 mesi.

2. MANSIONI ED ADDESTRAMENTO DEL TIROCINANTE DI STUDIO.
Il DOMINUS dovrà impiegare il tirocinante esclusivamente ai fini del suo addestramento teorico-pratico che gli consenta di poter acqusire, al termine del periodo di pratica, le competenze tecniche ed organizzative per l’esercizio autonomo della professione.

3. NUMERO MASSIMO DI TIROCINANTI PER OGNI PROFESSIONISTA E REQUISITI DEL DOMINUS.
La Legge di Riforma suddetta ha previsto che ogni professionista possa formare al massimo tre praticanti, salvo deroga, da richiedere al competente Ordine di appartenenza.
Per poter fungere da DOMINUS è necessasrio che il professionista sia iscritto all’Ordine da almeno 5 anni.

4. TIROCINIO ALL’ESTERO E IN CONCOMITANZA DELL’ULTIMO ANNO DI UNIVERSITA’.
E’ stata prevista anche la possibilità di svolgere, per massimo 6 mesi, il tirocinio all’estero, presso un professionista abilitato all’esercizio dell’equipollente professione o presso enti esteri.

Lo stesso tirocinio può anche essere svolto in concomitanza con l’ultimo anno del corso di laurea, quando sia stata stipulata apposita convenzione tra «l’Ordine e il MIUR» dietro la vigilanza del Ministero.

Il tirocinio, ancora, potrà essere svolto anche presso le Pubbliche Amministrazioni dopo il termine del corso di laurea, dietro la sottoscrizione della necessaria convenzione tra l’Ordine di appartenza del praticante ed il Ministero della Pubblica istruzione.

5. VALIDITA’ DELLA FREQUENZA DI CORSI DI FORMAZIONE AI FINI DEL TIROCINIO.
Saranno validi ai fini del compimento dei 18 mesi di tirocinio anche i periodi di frequenza di specifici  corsi formativi organizzati dall’Ordine di appartenza o da altri soggetti autorizzati dagli stessi Ordini.
Ai fini del compimento della pratica professionale tali corsi non potranno superare le 200 ore.
Tale possibilità è però al momento solo prevista in quanto subordinata alla pubblicazione di apposito regolamento, che dovrà essere emanato entro il 15-08-2013,  e che dovrà prevedere i contenuti dei corsi di formazione e le modalità di svolgimento.

6. VERIFICHE NEL PERIODO DI TIROCINIO.
Le verifiche periodiche del grado di preparazione del tirocinante, (come erano previste anche per il passato, anche se probabilemnte meno sostanziali e più formali)  saranno effettuate, come disposto dalla nuova Legge, da una specifica commissione presieduta da un docente universitario e composta da altri professionisti o docenti universitari. 

7. TIROCINIO SVOLTO DA IMPIEGATI ANCHE PUBBLICI.
Interessante novità proviene dalla possibilità di svolgimento del tirocinio anche da parte di coloro che abbiamo un rapporto di lavoro subordinato (anche pubblico) purché abbiano a disposizione il tempo sufficiente per svolgere effettivamente la pratica professsionale.

8. INTERRUZIONE DEL PERIODO DI TIROCINIO.
Il tirocinante che interrompe la pratica professionale per un periodo superiore ai 3 mesi subirà l’inefficacia del periodo di addestramento già svolto in precedenza, salvo il caso in cui lo stesso vi sia costretto per giustificato motivo e  l’interruzione non superi i 9 mesi.
In quest’ultima ipotesi, potrà completare il periodo di pratica mancante al fine raggiungere i 18 mesi occorrenti per ottenere il certificato di compiuta pratica  e sostenere l’esame di Stato.

9. RIMBORSO SPESE SOLO DOPO 6 MESI DALL’INIZIO DELLA PRATICA.
In linea di massima i praticanti non avranno diritto a nesssuna remunerazione, salvo eventuali rimborsi, da concordare forfettariamente con il dominus, per le spese sostenute ad esempio per recarsi presso lo Studio,  ma a cui si avrà diritto solo dopo i primi 6 mesi di pratica. 

10. TERMINE DELLA PRATICA PROFESSIONALE E DIRITTO AL COMPENSO PROFESSIONALE.
Al compimento dei 18 mesi di tirocinio il praticamente avrà diritto ad un compenso professionale, commisurato alla effettiva quantità e qualità del lavoro prestato nello Studio.

11. DECADENZA DEL TIROCINIO.
Il tirocinio effettuato perderà valore, ai fini dell’accesso all’esame di Stato, quando il tirocinante entro 5 anni dal compimento della pratica (come da certificato rilasciato dall’Ordine) non avrà superato lo stesso esame abilitativo. 
Ciò chiaramente per i tirocinanti che iniziano la pratica dopo l’entrate in vigore del DPR 137, ossia dopo il 15 agosto 2012.

Commento RFW.

Le novità sul tirocinio ci sembrano importanti e fondamentali ai fini di una migliore formazione dei professionisti del domani:

  • In precedenza il tirocinante doveva trascorrere, presso lo Studio del Dominus, tre anni  magari senza acquisire alcuna competenza, in un rapporto “duale ed infruttifero” tra lo stesso praticamente ed il titolare di studio. 

Da adesso invece il neo-laureato potrà in metà tempo (18 mesi) far valere le sue qualità ed esercitare entro un anno e mezzo dalla laurea “la professione libera” , vista anche la possibilità di svolgimento del tirocinio professionale non solo presso gli Studi, ma anche all’estero, oppure seguendo corsi di formazione o formandosi nella Pubblica Amministrazione.

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