COSTRUZIONI: Autorizzazione con “silenzio assenso” dopo 30 giorni dalla richiesta. La norma snellisce gli adempimenti ma solo per le aree non sottoposte a vincoli paesaggistici, diversamente tutto rimane come prima.
E’ quanto previsto dall’art. 30 del Decreto “Fare” n. 69 del 21 giugno 2013, pubblicato sul supplemento n. 50 della Gazzetta Ufficiale n. 144 del 21 giugno 2013, in merito all’ autorizzazione edificatoria, e alle modalità di concessione della licenza, che potrà arrivare anche con il “silenzio assenso” del Comune, con il quale si è autorizzati ad iniziare l’attività edificatoria.
Se l’area è sottoposta a vincolo paesaggistico invece, ambientale o culturale, occorre l’espressa autorizzazione da parte degli Organi provinciali competenti con l’acquisizione di due pareri positivi:
a) Quello del Comune per gli aspetti edilizi;
b)E quello dell’autorità provinciale per il rispetto dei vincoli suddetti.Sarà proprio l’autorità provinciale a dare la comunicazione di diniego o autorizzazione alla costruzione. E quindi in tal caso la norma del silenzio assenso non opera.
Nei centri storici la costruzione è autorizzata dopo il silenzio assenso di 50 giorni.
I proprietari di fondi attigui a quello su cui sarà iniziata l’attività di costruzione o ristrutturazione potranno produrre opposizione al Comune entro 60 giorni dall’inizio dei lavori».
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