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Iva sulla cessione di immobili. Circ. ADE 22/E/2013.

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#pinomerola

Il regime IVA applicabile alle cessioni e locazioni di immobili, è stato oggetto della circolare n. 22/E/2013 dell’Agenzia delle Entrate pubblicata in data 28 giugno 2013. L’Agenzia ha fornito chiarimenti circa l’applicazione dell’IVA sulle cessioni e locazioni di unità immobiliari in luogo del regime di esenzione. La normativa sull’applicazione dell’IVA sugli immobili ha subito delle modifiche – introdotto dal D.L. 83/2012 – e per questo,  la circolare ha precisato quando sia possibile optare per  l’applicazione dell’IVA.

1) IVA sulle vendite di IMMOBILI. Principio generale.

Le cessioni di immobili sono, per principio generale, “esenti dall’IVA” sia che trattasi di fabbricati ad uso abitativo che ad uso strumentale,  “eccezion fatta per alcuni casi per i quali è obbligatoria l’applicazione dell’IVA”.  E’ possibile optare per l’applicazione IVA in luogo dell’esenzione, quando la cessione degli immobili viene effettuata da “imprese costruttrici” che hanno edificato o ristrutturato i fabbricati, ma esclusivamente nei 5 anni dalla ultimazione dei lavori.

2) IVA sulle vendite di IMMOBILI ad uso strumentale.

Quando si tratta, pero, di immobili ad uso strumentale l’opzione può essere esercitata da qualsiasi soggetto IVA.

3) IVA sulle locazioni di immobili ad uso abitativo.

La circolare dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito che sarà possibile esercitare l’opzione per  l’imponibilità IVA quando l’immobile sia locato dalla stessa impresa costruttrice.

L’opzione invece potrà essere esercitata invece da qualsiasi locatore “soggetto IVA” quando i fabbricati siano adibiti ad  alloggi sociali (come da DL n. 1 del 2012).

4) IVA sulle locazioni di fabbricati strumentali.

La circolare ha affermato che per i contratti sottoscritti a far data dall’entrata in vigore del DL 83/2012, il regime IVA adottato all’atto della stipula del contratto diventa vincolante per tutta la sua durata.

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