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Dichiarazioni 2018: termine ultimo 29 gennaio 2019 anno 2017

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Il prossimo 29 gennaio 2019 martedì prossimo scade l’ultimo TERMINE PRIMA DELLA OMISSIONE, per chi non avendo presentato la dichiarazione il 31 ottobre 2018, ha ancora di tempo 90 giorno scadenti il 29 gennaio per inviare il modello ed evitare la sanzione per omissione della dichiarazione.
Le dichiarazioni interessate sono la dichiarazione redditi 2018 per l’anno 2017, la dichiarazione IRAP 2018 per l’anno 2017, la dichiarazione 770 2018 per l’anno 2017, la cui spedizione scadeva appunto il 31 ottobre 2018 e la norma prevede la validità dell’invio entro 90 giorno dal termine suddetto, che cade il 29 gennaio 2019.
PER CUI CHI NON AVESSE ANCORA INVIATO LA PROPRIA DICHIARAZIONE PUR ESSENDOVI TENUTO SI AFFRETTI PER L’ULTIMO TRENO CHE EVITA LA GRAVE SANZIONE PER OMISSIONE.
Presentazione tardiva Redditi 2018 – Ravvedimento
I contribuenti obbligati alla presentazione telematica della dichiarazione dei redditi 2018 per l’anno 2017, ed anche per coloro che hanno interesse a presentarla per recupero crediti o altro, pur non essendovi tenuto, possono sanare l’omissione provvedendo alla spedizione telematica con l’applicazione del ravvedimento operoso, pagando la sanzione ridotta di 25 euro per la dichiarazione redditi con il codice 8911 anno 2018.
Anche gli eredi di persone decedute nel 2017 ed entro il 30 giugno 2018, se non hanno presentato la dichiarazione per conto del defunto possono farlo entro il 29 gennaio 2019 ossia entro 90 giorno dopo il termine ultimo del 31 ottobre 2018.
Ma il 29 dicembre è anche l’ultimo giorno per per le società di persone ed enti equiparati che non hanno presentato la dichiarazione dei redditi modello Redditi SP 2018 entro il termine del 31 ottobre 2018, per regolarizzare l’omissione mediante ravvedimento operoso.
Ancora ultimo giorno utile per i soggetti Ires con esercizio coincidente con l’anno solare che non hanno presentato la dichiarazione dei redditi modello Redditi SC 2018 entro il termine del 31 ottobre 2018, per regolarizzare l’omissione mediante ravvedimento operoso.
Ultimo giorno utile ANCHE per gli enti pubblici e privati diversi dalle società, compresi i trust, soggetti all’Ires, nonché società ed enti non residenti soggetti all’Ires che non hanno presentato la dichiarazione dei redditi modello Redditi ENC 2018 entro il termine del 31 ottobre 2018, per regolarizzare l’omissione mediante ravvedimento operoso.
I soggetti ammessi alla tassazione di gruppo PER imprese controllate residenti e i soggetti ammessi alla determinazione dell’unica base imponibile per il gruppo di imprese non residenti, con esercizio coincidente con l’anno solare che non hanno presentato la dichiarazione dei redditi modello C N M 2018 entro il termine del 31 ottobre 2018, per regolarizzare l’omissione mediante ravvedimento operoso.
Tutti gli interessati dovranno trasmettere le dichiarazioni, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali Fisconline o Entratel.
Ai fini della sistemazione e regolarizzazione della mancata presentazione del dichiarativo è necessario effettuare anche il versamento della sanzione ridotta, fermo restando l’applicazione delle sanzioni relative alle eventuali pagamento omessi dei tributi relativi, qualora non regolarizzati e che seguono il calcolo diverso per il ravvedimento operoso.
La sanzione deve essere versata con modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato, come detto indicando il codice 8911 e l’anno della violazione ossia 2018.
Presentazione tardiva Irap 2018 – Ravvedimento
ANCHE PER L’IRAP VALE LO STESSO DISCORSO, i soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione Irap 2018 con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, che non hanno provveduto all’adempimento entro il termine del 31 10 2018, per regolarizzare l’INADEMPIMENTO potranno farlo mediante ravvedimento operoso entro il 29 gennaio 2019. Gli interessati devono trasmettere la dichiarazione, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali Fisconline o Entratel.
Ai fini della regolarizzazione è necessario effettuare anche il versamento della sanzione ridotta 25 EURO PER OGNI SINGOLO DICHIARATIVO, mentre per versare i tributi scaturenti dalle dichiarazioni omesse con ritardo rispetto ai termini del 30 giugno o 30 luglio 2018, occorre calcolare il ravvedimento applicando la sanzione sull’importo e gli interessi legali giorno per giorno, ricordando per questi ultimi che bisognerà applicare lo 0,3% fino al 31-12-2018 e lo 0,8% dal 1° gennaio alla data di versamento.
Le sanzioni e gli eventuali tributi ravveduti dovranno essere versati esclusivamente con f24 tramite modalità telematiche indicando il codice tributo 8911 e l’anno della omissione 2018.
Presentazione tardiva 770/2018 – Ravvedimento
Ultimo giorno ancora anche per il i sostituti d’imposta (comprese le Amministrazioni dello Stato), che nell’anno 2017 hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte e che non hanno presentato il modello dichiarativo 770/2018 entro il termine del 31 ottobre 2018, per regolarizzare l’omissione mediante ravvedimento operoso.
Gli interessati dovranno inviare la dichiarazione, esclusivamente tramite invio telematico, direttamente con fisconline o tramite intermediari abilitati.
Ai fini della regolarizzazione è necessario effettuare anche il versamento della sanzione ridotta, ferma restando l’applicazione delle sanzioni relative alle eventuali violazioni riguardanti il pagamento dei tributi, qualora non regolarizzate.
Le sanzioni da pagare in caso di dichiarazione dei redditi inviata in ritardo dovrà essere versata entro lo stesso termine del 29 gennaio 2019.
In generale, le sanzioni previste per le dichiarazioni inviate oltre il termine ordinario ma entro il 90 giorno da questo, per non essere OMESSE, sono molto esigue:
la lettera c) del c 1 dell’art. 13 del D.Lgs. n. 472/97 ha previsto che in tale ipotesi la sanzione venga ridotta ad 1/10 del minimo.
In buona sostanza in assenza di tributi dovuti, la regolarizzazione comporta il versamento della sanzione ridotta come detto di soli 25 euro per singola dichiarazione dei redditi (attenzione se spedite dichiarazione dei redditi e irap dovrete pagare euro 50 – sez. erario codice 8911 anno 2019).
Qualora emergono imposte dovute, è necessario effettuare il ravvedimento anche dei versamenti omessi.
Per i pagamenti ricordatevi che il saggio legale di interessi è stato cambiato da 0,3 a 0,8 per cento dal 1° gennaio 2019 per cui dovrete calcolare ad esempio gli interessi su 1000 impagati il 30 giugno 2018 per una parte in tal modo:
1000 (tributo omesso)  x 0,3 x 180 /36000 = Interessi dal 30 giugno al 31-12-2018
Aggiungere al risultato quest’altro calcolo per il 2019 se il pagamento è effettuato ad esempio il 28 gennaio 2019:
1000 (tributo omesso)  x 0,8 x 28 /36000 = Interessi dal 1° gennaio al 28 gennaio 2018 = euro 1,50
la somma per interessi euro 1.50 è per l’anno 2018
e per l’altra dal 1° gennaio fino ad esempio il 28 gennaio = euro 0.63
il totale è di euro 2,13 per interessi.
Se avete omesso di pagare 1000 euro il 30 giugno 2018 e pagherete il 28 gennaio 2019 il modello andrà compilato in tal modo:

  • 4001 irpef saldo 2017   euro 1000,00
  • 1989 interessi rit. pag. euro       2,13
  • 8901 sanzione irpef rit euro     37,50

totale da versare con ravvedimento irpef = 1039.63


Spero di essere stato utile a colleghi e contribuenti, e vi lascio dovendo anche io verificare eventuali clienti ritardatari … PINO MEROLA info@rivistafiscaleweb.it
 
 

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