Fermo auto non ha custode e secondo il Ministero dell’Interno la sanzione del Codice della strada è inapplicabile
Il decreto sicurezza – articolo 23-bis del DL 113/2018 ha modificato la norma sul fermo auto amministrativo.
Il fermo amministrativo auto è stato modificato sia a livello fiscale sia al codice della strada agli artt. 213, 214, 214-bis e 215-bis.
La previgente normativa dell’ art. 86 del DPR 602/73, con la nuova disciplina dell’ art. 214 del DLgs. 285/92 riporta diversi problemi di interpretazione.
L’art. 86 del DPR 602/73, recita che “chiunque circola con veicoli, autoscafi o aeromobili sottoposti al fermo è soggetto alla sanzione prevista dall’art. 214 comma 8 del Codice della Strada”.
Ora con la nuova norma si dispone che “il soggetto che ha assunto la custodia del veicolo ossia il proprietario circolando con veicolo sottoposto al fermo amministrativo, lo fa in maniera abusiva ed è punito con la sanzione amministrativa da euro 1.988 a euro 7.953.
Il funzionario di controllo, obbliga l’immediata rimozione del veicolo e il suo trasporto presso uno dei soggetti di cui all’articolo 214-bis. Il veicolo è trasferito in proprietà al soggetto a cui è consegnato, senza oneri per l’erario”.
La nuova norma differisce in modo significativo dalla precedente. Il soggetto passivo della sanzione è il custode e non più colui che è sorpreso alla guida illegittima del veicolo sottoposto a fermo. E’ stata introdotta la revoca della patente, l’immediata rimozione del veicolo e il trasferimento della proprietà al soggetto cui è consegnato oltre a un sostanzioso aumento della sanzione amministrativa (nella previgente disposizione, da 777 a 3.114 euro).
Dopo l’introduzione del decreto sicurezza arriva il chiarimento dell Ministero dell’Interno, il quale con circolare n 300/A del 21 gen 2019 ha fornito delle istruzioni complessive sull’applicazione delle nuove procedure.
In relazione al fermo amministrativo e fiscale la circolare del Ministero afferma che la nuova sanzione prevista dall’art. 214 c 8 del Codice della strada non possa più trovare applicazione. Questo perché manca la nomina del custode. Pertanto, poiché il richiamato art. 214 c.s. punisce solo il custode, la nuova sanzione non potrà essere irrogata nel caso di fermo fiscale.
NELLA BUONA SOSTANZA, CON LA NUOVA NORMA SE IL VEICOLO E’ SOTTOPOSTO A FERMO AMMINISTRATIVO L’UNICO SANZIONE E’ LA DIFFICOLTA’ NELLA VENDITA DEL VEICOLO MA SI PUO’ TRANQUILLAMENTE CONTINUARE A CIRCOLARE, IN QUANTO NON E’ PREVISTA SANZIONE.
L’interpretazione plausibile, vista l’assenza di informazioni complete in circolare, è che il rinvio a UNA parte del previgente articolo 86 c. 3 DPR 602/73 NON RIFERISCA ALL’INTERO COMMA 8 dell’art. 214 del Codice della strada, ma solo alle sanzioni pecuniarie.
Un rinvio REINTERPRETATO evita AL CONTRIBUENTE CHE VIAGGIA CON AUTO SOTTOPOSTA A FERMO AMMINISTRATIVO, LA REVOCA DELLA PATENTE, MA RESTANO LE SANZIONI AMMINISTRATIVE ABBASTANZA COSTOSE.