730 precompilato: Beneficio inesistente…

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Il nuovo 730 precompilato 2015, utilizzabile in via sperimentale dal 15 aprile 2015 sta creando un caos fuori dal verosimile.  E’ bene sapere la differenza tra il 730 “accettato” e il 730 “modificato2 dal contribuente.

Il vantaggio per il contribuente, se esiste, è riferibile solo all’esenzione da verifiche fiscali e all’ottenimento dei rimborsi superiori a 4mila euro, che l’anno scorso si potevano ottenere con il 730 ordinario.

Quest’anno i rimborsi superiori a 4mila euro invece si potranno ottenere SOLO senza integrare il 730 inviato dall’Agenzia (e se si hanno spese detraibili?).

Resta ferma la facoltà del contribuente di adottare le vecchie procedure ordinarie per la dichiarazione dei redditi da lavoro dipendente e assimilati, tramite 730 ordinario o modello Unico PF in luogo del 730 precompilato (che consigliamo).

Dalla parte del contribuente è necessario che questi sia a conoscenza delle differenze tra il 730 precompilato “accettato” (come inviato dall’Agenzia delle Entrate)  e il 730 precompilato “modificato”.

La dichiarata 730 precompilato “accettata”, così come compilata dall’Ufficio, permette di non subire controlli documentali (ex art. 36-ter DPR 600/73) e di ottenere rimborsi eventualmente superiori a 4mila euro.

In particolare, il 730 precompilato si considera “accettato” quando il contribuente lo trasmette senza alcuna modifica o con nuovi dati che non incidono sul reddito o sull’imposta indicata nel 730 precompilato dall’Agenzia delle Entrate.

La modifica ad esempio dei dati anagrafici non è rilevante per tali benefici, e il 730 quindi si considera “ACCETTATO”.

Ma ATTENZIONE se occorre  variare il domicilio fiscale rispetto all’anno scorso,  che causa differenze sull’addizionale comunale o regionale rispetto al 730 precompilato, questo si considera MODIFICATO, perdendo i benefici di cui sopra.

In questo ultimo caso, PER UNA SEMPLICE VARIAZIONE DI RESIDENZA, si considera MODIFICATA la dichiarazione, per le differenze di imposte comunali e regionali che incidono sulla determinazione delle imposte. In tale ipotesi la correzione è nella sostanza, e  tale per cui essendo considerata modifica del 730 precompilato non si avrà diritto ad alcun beneficio sulla esenzione da controlli e per ricevere subito rimborsi oltre soglia.

IL DANNO AI CONTRIBUENTI.

E’ palese il danno ai contribuenti rispetto all’anno scorso:

1) Con il 730/2014 auto-liquidato si potevano ottenere rimborsi superiori a 4mila euro;

2) In ogni caso pur essendo sottoposti a controlli era raro che il contribuente dichiarava spese non spettanti tali da temere la verifica documentale;

3) Oltre alle difficoltà di reperimento del 730 pre-compilato per cui occorre munirsi di PIN TELEMATICO (SENZA INVIO cartaceo A DOMICILIO) la maggioranza dei 730 dovranno essere comunque modificati per poter detrarre eventuali spese mediche, tasse universitarie, ristrutturazioni ecc… (è la ragione per cui il contribuente sceglie la dichiarazione 730!).

4) In tal modo, la maggioranza di coloro che presentano il 730 dovranno effettuarne la modifica rispetto a quello precompilato, ragion  il danno evidente è che non potranno ottenere rimborsi maggiori a 4mila euro.

Questa è secondo noi la grande idea di beneficio al contribuente, che all’atto pratico è soltanto nuova VESSAZIONE.

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