La novità più importante che riguarda il modello 730 anno 2011 da presentare entro quest’anno è sicuramente l’introduzione della cedolare secca.
E’ stata prevista una apposita colonna nel quadro B, relativa alla nuova modalità di tassazione degli affitti propriamente denomimata cedolare secca.
Dal 2011, infatti, è stato introdotto un nuovo sistema impositivo sulle locazioni ad uso abitativo che prevede l’applicazione di un imposta sostitutiva, al posto di IRPEF ed addizionali varie, imposta di registro ed imposta di bollo.
In pratica chi esercita l’opzione per tale regime impositivo della CEDOLARE SECCA, non dovrà includere i canoni percepiti nel reddito complessivo rilevante ai fini della determinazione della base imponibile ai fini IRPEF, e non sarà soggetto, per questi, alla progressività delle aliquote IRPEF applicata per scaglioni di reddito.
Tale regime di favore che prevede la tassazione nella misura del 21% ( a canone libero) o 19% ( a canone concordato) dell’affitto effettivamente percepito, potrà essere utilizzato solo da coloro che sono titolari di diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento degli immobili con destinazione abitativa (quindi appartenenti alla categorie catastale A) e locati per finalità abitative.
La base imponibile della cedolare secca è determinata dall’intero importo percepito a titolo di canone di affitto, senza la riduzione del 15% che invece è prevista per la tassazione normale IRPEF.
Esempio:
Canone annuo 10.000 euro
tassazione con cedolare secca.
10.000 per 21% = imposta sostitutiva da pagare.
tassazione normale.
10.000- 1500 (15%) = 8.500 per aliquota IRPEF progressiva da calcolare unitamente agli altri redditi conseguiti.
Il locatore per beneficiare della cedolare secca dovrà inviare preventivamente una lettera raccomandata al conduttore, con la quale comunica di aver optato per il nuovo regime impositivo della cedolare secca e che per l’intero periodo di utilizzo di tale regime impositivo non saranno dovuti gli aggiornamenti del canone in base all’indice ISTAT.
L’opzione per la cedolare secca, se non esercitata dal locatore in sede di registrazione del contratto potrà essere effettuata nella dichiarazione 730:
- per i contratti in corso nel 2011 scaduti o risolti volontariamente al 7 aprile 2011;
- per i contratti in corso al 7 aprile 2011 già registrati precedentemente o prorogati per i quali era già stato eseguito il pagamento.
- per i contratti non registrati per i quali non ne sussisteva l’obbligo, in quanto di durata inferiore ai 30 giorni.
Quando si effettua l’opzione nel 730, è obbligo che la comunicazione al conduttore deve essere già stata inviata in occasione del pagamento dell’acconto 2011 o nel caso non dovuto entro il termine di presentazione della dichiarazione.
E’ bene precisare che il “reddito dominicale ed agrario” dell’immobile locato con la cedolare secca, va aggiunto al reddito complessivo ai fini IRPEF, per il calcolo delle detrazioni per i carichi di famiglia, delle detrazioni e per stabilire in che misura e se spettano benefici fiscali e diversi, come il caso delle prestazioni riconosciute in base all’indicatore ISEE.