Il Bonus ricerca e i contributi europei non sono soggetti al divieto di cumulo anche se sarà l’azienda richiedente a dover verificare che la somma delle due agevolazioni non ecceda il valore delle spese ammesse agli incentivi. Il controllo dovrà essere esperito esclusivamente per i costi «diretti» , in quanto gli unici che rilevano ai fini del riconoscimento del credito d’imposta regolato dall’art. 3 del D.L. n. 145/2013.
La precisazione è contenuta nella risoluzione 12/E/2017 del 25-1-2017, in cui l’agenzia delle Entrate ha analizzato le ipotesi di cumulo del bonus ricerca.
In realtà, il problema della cumulabilità era già stato affrontato nella circolare 5/E/2016, dove l’Agenzia ha chiarito che, quando gli investimenti ammissibili al credito d’imposta, sono concessi contestualmente a contributi pubblici o agevolazioni, la normativa del bonus non vieta la cumulabilità.
In linea di massima, quindi, il bonus è sempre cumulabile tranne che nei casi in cui le norme relative alle altre agevolazioni non dispongano diversamente.
L’unico limite, come sopra detto, si potrà verificare quando il beneficio risultante dal cumulo non sia di importo superiore ai costi sostenuti dal richiedente.