Quando una società a responsabilità limitata subisce la riduzione del capitale sociale per perdite di esercizio scende al di sotto di 10.000 euro non avviene l’automatico scioglimento della Srl, se i soci deliberino la continuazione dell’attività con capitale minimo.
È quanto si evince da un decreto del Tribunale di Udine depositato in cancelleria il 26 settembre 2017.
Si ricorda che per legge la riduzione del capitale può essere facoltativa od obbligatoria; nelle Srl diventa obbligo di legge quando:
- essendo trascorso un intero esercizio dalla rilevazione delle perdite, queste non si sono ridotte ad una misura inferiore al terzo del capitale sociale (articolo 2482-bis civ.);
le perdite, sempre superiori ad un terzo del capitale, lo hanno ridotto al di sotto del minimo legale (articolo 2482-ter civ.).
In questo ultimo caso la srl prima dovrà ridurre il capitale per assorbire le perdite e contestualmente riaumentarlo fino al minimo legale o, in alternativa, trasformarsi in un tipo sociale che sia compatibile con l’importo del capitale sociale ancora esistente. Diversamente operando si incorre nella causa di scioglimento indicata nell’articolo 2484, comma 1, n. 4, cod. civ..
La riforma del 2013, l’art. 9, co. 15-ter, D.L. 76/2013 prevede che “L’ammontare del capitale può essere determinato in misura inferiore a 10.000 euro, pari almeno a 1 euro”.
L’Ordinanza in commento dovrebbe intendersi, che la riduzione del capitale sociale per perdite al di sotto di 10.000 euro continua a costituire causa di scioglimento, a meno che i soci espressamente deliberano di voler continuare l’attività con un capitale sociale inferiore a 10.000 euro ma non inferiore a 1 euro, la società prosegue nella veste di SrlS a capitale minimo.
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