Si ricorda che tale semplificazione è stata introdotta dal cosi detto Decreto sviluppo del 13 maggio 2011 n. 70 convertito nella Legge n. 106 del 12 luglio 2011.
- La nuova disposizione non riguarda “le carte fedeltà” associate ad un contratto di «netting».
- La nuova disposizione attiene solo ad un sistema “alternativo” alla scheda carburante, “che quindi continua ad essere in vigore”, per coloro che vogliono effettuare il pagamento tramite contanti.
- L”acquirente potrà utilizzare solo uno dei metodi di pagamento previsti dalle nuove disposizioni,e quindi, non potrà alternare le due modalità di documentazione di spesa nel corso dell’anno.
- La carta elettronica utilizzata per l’acquisto dei carburanti (nel caso di imprese individuali e professionisti) non dovrà essere esclusivamente dedicata al pagamento dei costi rientranti nell’attività di impresa o professione.
- Le carte di credito utilizzate per il pagamento devono essere
intestate obbligatoriamente al soggetto fiscale che esercita l’attività di impresa o professione. - Le carte elettroniche che possono essere utilizzate in luogo della scheda carburante, sono quelle rilasciate dagli intermediari finanziari obbligati alla trasmissione dei dati relativi alle movimentazioni dei clienti ai sensi dell’art. 7 del DPR 605/73.
- Non potranno invece essere utilizzate le carte di credito emesse dagli intermediari finanziari non residenti nel territorio dello Stato.
- La circolare infine spiega che saranno ben accette le maggiori informazioni circa gli automezzi riforniti potendo associare ad ogni pagamento indicato nell’estratto conto – della moneta elettronica – la targa dello stesso autoveicolo.
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– L’intestazione della carta elettronica al soggetto che esercita l’attività d’impresa o professione;
– L’indicazione nell’estratto conto del distributore presso il quale è stato effettuato l’acquisto di carburante;
– La data dell’acquisto.
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