PROCEDURA PER LA PRESENTAZIONE DEL RECLAMO ANTICIPATO CONTRO ATTI IMPOSITIVI SUPERIORI A 20mila EURO.
1) ATTI A CUI SI APPLICA LA NORMA DEL RECLAMO ANTICIPATO.
Sono soggetti al Reclamo anticipato tutti gli atti impositivi emessi dall’Agenzia delle Entrate:
- Accertamenti di maggiori ricavi per imposte dirette;
- Avvisi di liquidazione e rettifica per imposte indirette;
- Imposte iscritte a ruolo dall’Agenzia delle Entrate.
2) VALORE DELLA LITE.
- Quando il valore della lite inerente l’atto ricevuto “non è determinabile” il Reclamo anticipato non dovrà essere esperito. (come è il caso ad esempio di atti preclusivi del prosieguo dell’attività);
- Quando la lite riguarda rimborsi pretesi dal contribuente occorrerà far riferimento agli importi chiesti a rimborso;
- Se l’accertamento riguarda l’indebito riporto di perdite fiscali, occorrerà calcolare “una imposta virtuale” per verificare il superamento della soglia di 20.000,00 euro.
3) COMPILAZIONE DEL RECLAMO:
- Il reclamo deve essere redatto con le stesse modalità del ricorso tributario e dovrà quindi contenere precisamente gli stessi motivi dell’eventuale e successivo ricorso, in quanto essi non potranno essere integrati nell’atto introduttivo del giudizio in Commissione Tributaria.
- Il Reclamo dovrà essere inviato entro 60 gg dalla notifica dell’atto. Nel computo dei termini, alla medesima stregua della proposizione del ricorso, dovranno essere considerati sia l’interruzione dei termini feriali (1 agosto – 15 settembre) sia la sospensione della decorrenza pari a 90 gg nel caso di inoltro di istanza di accertamento con adesione.
- Il contribuente nel “reclamo” può inserire l’istanza di mediazione.
- Al reclamo dovrà essere allegato l’incarico conferito in forma scritta al difensore.
3) MEDIAZIONE.
Con la mediazione si procede ad una fase interlocutoria amministrativa dove il contribuente e l’Agenzia delle Entrate cercano di accordarsi in via stragiudiziale.
4) COSTITUZIONE IN GIUDIZIO.
Add Comment