NOVITA’.
che il DL 16/2012 sulle Semplificazioni Fiscali, ha previsto la possibilità di sanare (con la remissione in bonis) eventuali
omissioni commesse dagli enti in possesso dei “requisiti sostanziali” per l’accesso al beneficio del riparto del 5 per mille, integrando la documentazione mancante entro il 30 settembre 2012 tramite il versamento di una sanzione minima di euro 258,00.
SOGGETTI FRUITORI DEL BENEFICIO.
La circolare precisa che il contributo del 5 per mille è destinato principalmente a sostenere:
- Le ONLUS di volontariato per il loro importante ruolo di sostegno al sociale;
- Le Associazione che promuovono attività sociali che siano ISCRITTE in appositi registri, come disposto dall’art. 10 co.1 lett a) del Decreto Legislativo n. 460/97, quali Fondazioni e Associazioni riconosciute che abbiano quindi anche “personalità giuridica”;
- Gli Enti che esercitano l’attività di Ricerca Sanitaria, Scientifica ed Universitaria;
- Le Associazioni sportive dilettantistiche iscritte al CONI;
- E gli Enti (che sono una novità del 2012) che esercitano l’attività di Tutela e Valorizzazione dei Beni Culturali e paesaggistici.
PROCEDURE.
- per gli Enti di volontariato e le Associazioni sportive dilettantistiche è possibile reperire il modello per l’iscrizione al 5 per mille sul sito dell’Agenzia delle Entrate (all’indirizzo http://www.agenziaentrate.gov.it sezione modelli);
- mentre per gli Enti di Ricerca (sanitaria, universitaria e scientifica) il modulo di domanda va prelevato dal sito del M.U.I.R..
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