Ciò in quanto, indipendente dalla classificazione catastale dell’immobile, tali abitazioni sono strumentali all’attività svolta di impresa alberghiera o ricettiva in generale.
Risoluzione 18 ADE: l’IVA è detraibile sull’acquisto di abitazioni effettuate da imprese alberghiere.
La risoluzione n. 18 dell’ADE, emanata in data 22-02-2012, ha precisato che l’iva è detraibile sull’acquisto di immobili da parte imprese alberghiere, a differenza della regola generale che dispone che l’IVA non è detraibile sull’acquisto di abitazioni a destinazione abitativa acquistati da altre tipologie di aziende.
Nelle linee generali, secondo l’art. 19 bis1 lett i] del DPR 633/72, sull’acquisto degli immobili ad uso abitativo, l’IVA NON E’ MAI DETRAIBILE e nemmeno le operazioni connesse come la locazione, ristrutturazione, ed altre spese inerenti gli immobili stessi, fanno eccezione, come detto, le imprese alberghiere.
L’eccezione a tale disposizione generale, è arrivata dalla risoluzione dell’Agenzia delle Entrate emanata il 22 febbraio c.a., che conferma la possibilità di detrarre l’IVA sull’acquisto e e le spese di immobili a destinazione abitativa, allorquando l’operazione di acquisizione venga effettuata da imprese alberghiere o altre imprese che esercitano attività ricettiva.
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