Dopo 18 anni, le regole sulle locazioni a canone concordato vengono aggiornate

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Con Decreto Interministeriale del 16 gennaio 2017 la disciplina dei contratti a canone concordato, introdotti dalla legge 431/98, è stata definitivamente aggiornata. Una delle principali novità contenute nel decreto riguarda il fatto che “le compagnie assicurative, i fondi immobiliari, le associazioni e le fondazioni di previdenza, gli istituti di credito, gli enti previdenziali pubblici, i soggetti giuridici o fisici detentori di grandi proprietà immobiliari (per tali sono da intendersi le proprietà individuate negli accordi territoriali e, comunque, quelle caratterizzate dall’attribuzione, in capo ad un medesimo soggetto, di più di cento unità immobiliari destinate ad uso abitativo anche se ubicate in modo diffuso e frazionato sul territorio nazionale), i canoni sono definiti, all’interno dei valori minimi e massimi stabiliti dalle fasce di oscillazione per le aree omogenee e per le eventuali aggregazioni di microzone individuate dalle contrattazioni territoriali, in base ad appositi accordi integrativi fra la proprietà interessata e le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori partecipanti al tavolo di confronto per il rinnovo della Convenzione nazionale o comunque firmatarie degli accordi territoriali relativi“. Gli accordi territoriali definiranno quindi le modalità di attestazione di questi, da eseguirsi, sulla base degli elementi oggettivi dichiarati dalle parti contrattuali a cura e con assunzione di responsabilità, da parte di almeno una organizzazione firmataria dell’accordo, della rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all’accordo stesso, anche con riguardo alle agevolazioni fiscali.

Altra importante novità rispetto al passato è la possibilità di siglare contratti a canone concordato dovunque, anche nei comuni privi di alta tensione abitativa, ove diventa possibile siglare gli accordi territoriali e stipulare contratti concordati (prima ci si doveva limitare ai Comuni ad alta tensione abitativa). Altre novità riguardano i contratti di natura transitoria di durata non superiore a diciotto mesi. Tali contratti sono stipulati per soddisfare particolari esigenze dei proprietari o dei conduttori per fattispecie – con particolare riferimento a quelle derivanti da mobilità lavorativa e connesse allo studio, all’apprendistato e formazione professionale, all’aggiornamento ed alla ricerca di soluzioni occupazionali – da individuarsi nella contrattazione territoriale tra le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative. Per quanto concerne i contratti di locazione per studenti universitari, nei Comuni sede di Università, di corsi universitari distaccati e di specializzazione, e comunque di istituti di istruzione superiore e, qualora il conduttore sia iscritto ad un corso di laurea o di formazione post laurea, quali master, dottorati, specializzazioni o perfezionamenti, in un Comune diverso da quello di residenza, possono essere stipulati contratti per studenti universitari di durata da sei mesi a tre anni, rinnovabili alla prima scadenza, salvo disdetta del conduttore da comunicarsi almeno un mese e non oltre tre mesi prima.

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